La Corte di Cassazione conferma la natura contrattuale degli oneri generali di sistema elettrico e la loro tassabilità ai fini IVA
Pubblicato il: 4/4/2025
Nel contenzioso, SNAI Reti Italia S.r.l. è affiancata dagli avvocati Guglielmo Fransoni e Rossella Suraci.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8819 del 2025, ha accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate contro SNAI Rete Italia S.R.L., cassando senza rinvio la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia e dichiarando inammissibile il ricorso principale della contribuente. La vicenda ha avuto origine dalla richiesta di rimborso dell'IVA presentata da SNAI Rete Italia S.R.L. per il periodo compreso tra il 12 agosto 2016 e il 2 dicembre 2016, sostenendo che gli oneri generali afferenti al sistema elettrico (OGSE) erano stati erroneamente inclusi nella base imponibile ai fini IVA dalla società fornitrice di energia elettrica, Exergia S.p.A.
La Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva rigettato l'appello della contribuente, ritenendo che gli OGSE fossero costi sostenuti dalle società fornitrici di energia elettrica nell'esecuzione dei relativi servizi di fornitura e quindi parte del corrispettivo dovuto. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate, affermando che il cessionario non è legittimato a richiedere al fisco il rimborso dell'IVA di rivalsa che assume indebitamente assolta, salvo che la stessa si rifletta sulla liquidazione finale dell'imposta, determinando un'eccedenza rimborsabile.
La Corte di Cassazione ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso principale della contribuente, ma ha ritenuto opportuno enunciare un principio di diritto nell'interesse della legge, affermando che gli OGSE, in quanto maggiorazioni tariffarie inserite ex lege nei contratti di utenza stipulati dai distributori di energia elettrica in stretta correlazione alla prestazione da eseguire in favore dell'utente del servizio, non rivelano natura tributaria, ma di corrispettivo contrattuale, sicché rientrano nella base imponibile ai fini IVA.
In conclusione, la Corte di Cassazione ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarato inammissibile il ricorso principale e affermato il principio di diritto secondo cui gli OGSE sono corrispettivi contrattuali tassabili ai fini IVA, compensando integralmente le spese del giudizio.