La Corte di Cassazione conferma il diniego di rimborso IVA per Snaitech S.p.A.
Pubblicato il: 4/7/2025
Nel contenzioso, Snaitech S.p.A. è affiancata dall'avvocato Guglielmo Fransoni.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8821 del 2025, ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate contro SNAITHEC S.p.A., cassando senza rinvio la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia e dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo della società. La vicenda ha avuto origine dalla richiesta di rimborso dell'IVA presentata da SNAITHEC S.p.A. per le annualità 2016/2018, sostenendo che gli Oneri Generali afferenti al Sistema Elettrico (OGdSE) erano stati erroneamente inclusi nella base imponibile ai fini IVA dai fornitori di energia elettrica.
La Commissione tributaria provinciale di Milano aveva rigettato i ricorsi della società, ma la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia aveva accolto l'appello della contribuente, riconoscendo i presupposti per la ripetizione dell'IVA sugli OGdSE. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la società, in qualità di cessionaria dell'energia, non fosse legittimata a richiedere il rimborso direttamente all'Agenzia delle Entrate, confermando che solo il cedente o prestatore è legittimato a richiedere il rimborso dell'IVA indebitamente versata, salvo casi eccezionali di impossibilità o eccessiva difficoltà.
La Corte di Cassazione ha inoltre respinto la richiesta della società di rimettere la questione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ritenendo che la questione fosse già stata ampiamente esaminata e risolta dalla giurisprudenza unionale.
In conclusione, la Corte di Cassazione ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo della società e compensato integralmente le spese processuali.