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La Corte di Cassazione conferma il diniego di rimborso dell'IRBA per Pedona Petroli S.A.S.


Pubblicato il: 4/10/2025

L'Avvocato Maria Laura Piovano e l'Avvocato Alessandro Mattioda hanno affiancato la Regione Piemonte, mentre l'Avvocato Loris Tosi ha assistito Pedona Petroli S.A.S.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9142 del 2025, ha accolto il ricorso della Regione Piemonte contro Pedona Petroli S.A.S., cassando senza rinvio la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte e dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo della società.

La vicenda ha avuto origine dalla richiesta di rimborso dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA) presentata da Pedona Petroli S.A.S., sostenendo che l'IRBA fosse incompatibile con il diritto unionale.

La Commissione Tributaria Provinciale di Torino aveva accolto il ricorso della società, ma la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte aveva confermato la decisione, riconoscendo il diritto al rimborso delle somme corrisposte. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la società non fosse legittimata a richiedere il rimborso direttamente alla Regione Piemonte, confermando che solo il fornitore è legittimato a presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria.

La Corte di Cassazione ha inoltre stabilito che la legittimazione passiva per il rimborso dell'IRBA compete esclusivamente all'Agenzia delle Dogane, considerando la natura erariale del tributo e la gestione delle procedure di accertamento e riscossione da parte dell'Agenzia delle Dogane.

In conclusione, la Corte di Cassazione ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo della società e compensato integralmente le spese processuali.