La Corte di Cassazione conferma la ripresa a tassazione dell'IVA per S.I.E.TEL. S.p.A.
Pubblicato il: 4/10/2025
Nel contenzioso, S.I.E.Tel. S.p.A. è affiancata dagli avvocati Cataldo D'Andria, Gennaro Arpano e Vincenzo Romano Vaccarella.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9157 del 2025, ha rigettato il ricorso di S.I.E.TEL. S.p.A. contro l'Agenzia delle Entrate, confermando la ripresa a tassazione dell'IVA indebitamente detratta per l'anno d'imposta 2016. La vicenda ha avuto origine dall'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate, che contestava la detrazione dell'IVA in relazione a operazioni soggettivamente inesistenti intercorse con DH Italia S.r.l.
La Commissione Tributaria Provinciale di Roma aveva rigettato il ricorso della società, e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva confermato la decisione, ritenendo provata l'oggettiva fittizietà del fornitore e la consapevolezza della società di partecipare a una frode carosello. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondata l'eccezione di giudicato relativa a una precedente ordinanza riguardante un'altra annualità d'imposta e ha rigettato i motivi di ricorso della società, confermando che la sentenza penale di assoluzione del legale rappresentante della società non aveva efficacia di giudicato nel processo tributario.
La Corte ha inoltre affermato che l'art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dal d.lgs. n. 87 del 2024, si applica esclusivamente alle sanzioni tributarie e non all'accertamento dell'imposta, e che la sentenza penale di assoluzione ha rilievo come elemento di prova, soggetto all'autonoma valutazione del giudice tributario.
In conclusione, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di S.I.E.TEL. S.p.A., confermando la ripresa a tassazione dell'IVA e condannando la società al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di lite temeraria.