Il Consiglio di Stato accoglie l'appello di Cloros: annullato l'annullamento d'ufficio del G.S.E.
Pubblicato il: 5/3/2025
Nella vertenza, l'Avvocato Antonio Lirosi e l'Avvocato Elisabetta Gardini hanno affiancato Cloros S.r.l., mentre gli Avvocati Andrea Segato e Antonio Pugliese hanno difeso G.S.E. S.p.A.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 03264/2025, ha accolto l'appello di Cloros S.r.l. contro la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (n. 10898/2022), annullando il provvedimento di G.S.E. S.p.A. che aveva disposto l'annullamento d'ufficio della Proposta di Progetto e di Programma di Misura (PPPM) e delle tre successive Richieste di Verifica e Certificazione (RVC) presentate da Cloros S.r.l. La decisione, emessa il 25 marzo 2025, è stata pubblicata il 16 aprile 2025.
La vicenda riguarda l'annullamento d'ufficio da parte di G.S.E. del provvedimento di accoglimento della PPPM e delle tre successive RVC, già avallate, con contestuale rigetto della quarta richiesta presentata da Cloros S.r.l. per conto della Società Sulpol S.r.l. di Borgo Trevi. Il progetto prevedeva la sostituzione del compressore in uso per la produzione di aria compressa destinata all'alimentazione degli azionamenti meccanici delle macchine stampatrici di componenti in polistirolo espanso.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'atto impugnato fosse da qualificare come annullamento d'ufficio, e non come decadenza, e che il G.S.E. non avesse rispettato i presupposti per l'esercizio del potere di autotutela. In particolare, il Collegio ha rilevato la mancanza di motivazione circa l'avvenuta comparazione tra interessi in gioco e il rispetto del requisito temporale, essendo l'annullamento d'ufficio sopravvenuto dopo 36 mesi dalla data di approvazione della PPPM.
Il Consiglio di Stato ha inoltre evidenziato che il G.S.E. non aveva tenuto conto delle osservazioni formulate da Cloros S.r.l. nel corso del procedimento, limitandosi a menzionarle senza analizzarle adeguatamente. La mancanza del requisito di addizionalità, condizione essenziale del sistema incentivante, non era stata dimostrata in modo sufficiente.
In conclusione, il Consiglio di Stato ha accolto l'appello di Cloros S.r.l., annullando il provvedimento di G.S.E. e compensando le spese del doppio grado di giudizio. Tuttavia, il Collegio ha lasciato salva la possibilità per G.S.E. di riesercitare il proprio potere valutativo della quarta RVC, tenendo conto degli esiti dell'attuale giudizio.