Concessione demaniale marittima per impianto di molluschicoltura: il Consiglio di Stato annulla la concessione per difetto di istruttoria
Pubblicato il: 5/5/2025
L'Avvocato Andrea Sticchi Damiani ha affiancato Nettis Resort S.r.l. e Ges Net S.r.l. L'Avvocato Nicola Panetta ha assistito la Regione Basilicata. L'Avvocato Giuseppe Leporace ha affiancato Bianco Mare – Alto Ionio Società Cooperativa. L'Avvocato Davide Maggiore ha assistito il Comune di Pisticci.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 03328/2025, ha accolto parzialmente gli appelli di Nettis Resort S.r.l., Ges Net S.r.l. e del Comune di Pisticci contro la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per la Basilicata n. 225/2024, che aveva rigettato i ricorsi contro la concessione demaniale marittima rilasciata dalla Regione Basilicata a Bianco Mare – Alto Ionio Società Cooperativa per la realizzazione di un impianto di molluschicoltura.
La vicenda ha avuto origine dall'istanza di concessione demaniale marittima presentata dalla società Aprimar nel 2021 per la realizzazione di un impianto polispecie e polifunzionale di acquacoltura. Successivamente, Aprimar ha rinunciato alla concessione, e Bianco Mare – Alto Ionio Società Cooperativa ha presentato una nuova istanza nel 2023 per un progetto simile. La Regione Basilicata ha rilasciato la concessione demaniale marittima alla controinteressata, basandosi sul parere favorevole di Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) rilasciato nel 2022 per il progetto di Aprimar.
Nettis Resort S.r.l., Ges Net S.r.l. e il Comune di Pisticci hanno impugnato la concessione, sostenendo che il progetto della controinteressata differisse sostanzialmente da quello di Aprimar e che la concessione fosse stata rilasciata senza adeguata istruttoria e valutazione degli impatti sulla sicurezza della navigazione e sull'attività turistico-ricettiva.
Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente gli appelli, rilevando che la concessione demaniale marittima è stata rilasciata senza una valutazione completa degli interessi pubblici e privati coinvolti, in particolare quelli relativi alla sicurezza della navigazione e alle ricadute sull'attività turistico-ricettiva. Pertanto, ha annullato la concessione per difetto di istruttoria e motivazione, lasciando impregiudicato il riesercizio del potere limitatamente ai profili istruttori e motivazionali rimasti sinora inevasi.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio sono state compensate.