Respinto il ricorso di Appalto Semplice per l'affidamento dei lavori di miglioramento ed adeguamento dei sistemi di adduzione e delle reti di distribuzione del sistema irriguo consortile Mucone
Pubblicato il: 5/5/2025
Nel contenzioso, Appalto Semplice S.r.l. è affiancata dall'avvocato Sergio Lucisano; la Provincia di Cosenza è difesa dall'avvocato Achille Morcavallo; Condotte S.r.l. è assistita dall'avvocato Crescenzio Santuori; il Consorzio di Bonifica della Calabria è rappresentato dall'avvocato Giuseppe Leporace.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 03345/2025, ha respinto l'appello proposto da Appalto Semplice s.r.l. contro la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (sentenza n. 1099/2024), confermando l'esclusione della società dalla gara per l'affidamento di lavori di miglioramento e adeguamento dei sistemi di adduzione e delle reti di distribuzione del sistema irriguo consortile Mucone. La decisione si basa su diversi elementi giuridici chiave che hanno determinato l'esito del contenzioso.
La vicenda ha avuto origine con l'emanazione di un bando di gara da parte della Provincia di Cosenza, in qualità di Stazione Unica Appaltante, per conto del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino. Appalto Semplice s.r.l. ha partecipato alla procedura, ma è stata esclusa nonostante avesse presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa. La commissione valutatrice ha ritenuto l'offerta anomala e non conforme alle specifiche tecniche del progetto esecutivo, in quanto la società aveva proposto l'uso di tubature in PVC-A anziché in polietilene, come previsto.
Appalto Semplice s.r.l. ha impugnato la decisione dinanzi al TAR Calabria, sostenendo che l'uso del PVC-A non rappresentava una variante inammissibile, ma una miglioria tecnica. Tuttavia, il TAR ha accolto il ricorso incidentale di Condotte s.r.l., ritenendo legittima l'esclusione di Appalto Semplice s.r.l. per violazione delle specifiche tecniche e per l'inammissibilità della variante proposta.
Nel giudizio di appello, il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del TAR, sottolineando che la lex specialis della gara prevedeva espressamente l'uso di tubature in polietilene come requisito minimo strutturale. La proposta di Appalto Semplice s.r.l. è stata qualificata come una variante progettuale non consentita, in quanto alterava le caratteristiche essenziali del progetto. Il Consiglio di Stato ha ribadito che le varianti progettuali sono ammissibili solo se espressamente previste dalla stazione appaltante e che le migliorie tecniche devono rispettare i requisiti minimi stabiliti dalla lex specialis.
La sentenza ha inoltre evidenziato che l'esclusione di Appalto Semplice s.r.l. è conforme ai principi di par condicio e di massima partecipazione alle gare di appalto, in quanto la proposta della società non garantiva il rispetto delle specifiche tecniche richieste. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la valutazione della stazione appaltante fosse priva di vizi logici e che l'offerta di Appalto Semplice s.r.l. non potesse essere considerata migliorativa.
In conclusione, il Consiglio di Stato ha respinto l'appello di Appalto Semplice s.r.l., confermando l'esclusione della società dalla gara e condannandola al pagamento delle spese di lite. La decisione ribadisce l'importanza del rispetto delle specifiche tecniche e dei requisiti minimi nelle procedure di gara, a tutela della parità di trattamento tra i concorrenti e della corretta esecuzione dei contratti pubblici.