Il Consiglio di Stato conferma la giurisdizione del giudice ordinario: respinti i ricorsi di Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova s.p.a.
Pubblicato il: 5/6/2025
Nel contenzioso, Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A. è affiancata dall'avvocato Arturo Cancrini.
Il Consiglio di Stato, con le sentenze n. 03347/2025, n. 03348/2025, n. 03350/2025, n. 03352/2025, n. 03354/2025, ha respinto gli appelli proposti da Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova s.p.a. contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, confermando la giurisdizione del giudice ordinario in materia di approvazione delle perizie di variante tecnica e suppletiva. La vicenda trae origine dai ricorsi presentati dalla società concessionaria contro i provvedimenti del Ministero che approvavano le perizie di variante relative ai lavori sulla tratta "A31 Autostrada Valdastico sud Tronco: Vicenza – Rovigo" in vari lotti.
Nel primo caso, la società contestava la riduzione dell'importo complessivo dell'opera e il mancato riconoscimento di alcune spese a investimento per il Lotto G – Tappeto d’usura. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, ritenendo che le controversie relative all'approvazione delle perizie di variante riguardanti il rapporto concessorio fossero di competenza del giudice ordinario. Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova s.p.a. aveva appellato tale decisione, sostenendo che la questione coinvolgesse profili di natura pubblicistica e che, pertanto, dovesse essere trattata dal giudice amministrativo.
Nel secondo caso, la società contestava la riduzione dell'importo complessivo dell'opera e il mancato riconoscimento di alcune spese a investimento per il Lotto 15 – Cavalcavia e sottovia dalla progressiva Km 0+000 alla progressiva Km 15+500. Anche in questo caso, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, e la società aveva appellato la decisione.
Nel terzo caso, la società contestava la riduzione dell'importo complessivo dell'opera e il mancato riconoscimento di alcune spese a investimento per il Lotto 9 Viadotto Frassine – Svincolo di S. Margherita d’Adige. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, e la società aveva appellato la decisione.
Nel quarto caso, la società contestava la riduzione dell'importo complessivo dell'opera e il mancato riconoscimento di alcune spese a investimento per il Lotto F – Fornitura e installazione della segnaletica stradale orizzontale e verticale dal km 0+000 al km 54+131. Anche in questo caso, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, e la società aveva appellato la decisione.
Nel quinto caso, la società contestava la riduzione dell'importo complessivo dell'opera e il mancato riconoscimento di alcune spese a investimento per il Lotto 11: Viadotto Vampadore – Svincolo Piacenza d’Adige dal km 40+450 al km 46+227. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, e la società aveva appellato la decisione.
Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del Tribunale amministrativo in tutti e cinque i casi, ribadendo che le controversie relative alla fase esecutiva del rapporto concessorio, che riguardano pretese di carattere patrimoniale e diritti soggettivi, spettano al giudice ordinario. La sentenza ha sottolineato che, una volta esaurita la fase pubblicistica della scelta del concessionario, il rapporto tra concedente e concessionario diventa paritetico e non implica l'esercizio di poteri autoritativi da parte dell'amministrazione.
In particolare, il Consiglio di Stato ha evidenziato che il riconoscimento a investimento dei costi componenti le perizie di variante è possibile solo nel caso in cui le varianti derivino da cause di forza maggiore o fatto del terzo, come previsto dalla Delibera CIPE n. 39/2007. Nel caso di specie, le varianti contestate non rientravano in tali categorie, essendo riconducibili a errori progettuali e non a circostanze imprevedibili.
La sentenza ha inoltre richiamato la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, secondo cui le controversie che attengono alla fase esecutiva del rapporto tra pubblica amministrazione e operatore economico spettano al giudice ordinario, in quanto riguardano l'applicazione del contratto intercorso tra le parti. Il Consiglio di Stato ha quindi respinto gli appelli e confermato la giurisdizione del giudice ordinario, disponendo la compensazione delle spese di lite tra le parti in considerazione della complessità delle questioni esaminate.
In conclusione, la decisione del Consiglio di Stato rappresenta un'importante conferma dei principi giuridici in materia di riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario, ribadendo che le controversie relative alla fase esecutiva dei contratti pubblici, che coinvolgono diritti soggettivi e pretese patrimoniali, spettano al giudice ordinario.