Il CdS respinge l'appello di Lignano Pineta s.p.a. sulla questione dell'incameramento dei beni demaniali
Pubblicato il: 5/6/2025
Nel contenzioso, Lignano Pineta S.p.A. è affiancata dall'avvocato Rodolfo Barsi; Regione Friuli Venezia Giulia è assistita dagli avvocati Michela Delneri e Daniela Iuri.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 03369/2025, ha respinto l'appello proposto da Lignano Pineta s.p.a. contro la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (sentenza n. 361/2019), confermando l'incameramento dei beni realizzati dal concessionario sull'area demaniale marittima sita in Comune di Lignano Sabbiadoro, località Pineta. La decisione si basa su diversi elementi giuridici chiave che hanno determinato l'esito del contenzioso.
La vicenda ha avuto origine con la concessione, sottoscritta il 11 dicembre 2008, per finalità turistico ricreativa di un'area demaniale marittima di complessivi metri quadri 266.302,21, per la durata di vent'anni. Il canone concessorio, inizialmente individuato in via provvisoria nella somma di € 287.471,03, è stato successivamente rideterminato in complessivi € 899.915,55 per le annualità 2008-2018. Tale provvedimento è stato impugnato dinanzi al TAR FVG, che ha parzialmente accolto il ricorso.
Lignano Pineta s.p.a. ha appellato la sentenza del TAR, contestando la natura pertinenziale dei beni e l'incameramento in assenza di soluzione di continuità tra la precedente e la attuale concessione. Il Consiglio di Stato ha respinto il primo motivo di appello, ritenendo che la fattispecie fosse disciplinata dall'art. 49 del Codice della navigazione, secondo cui le opere non amovibili costruite sulla zona demaniale restano acquisite allo Stato alla cessazione della concessione. Il Consiglio di Stato ha osservato che, nonostante la continuità nella detenzione dei beni da parte di Lignano Pineta, non è giuridicamente individuabile una fattispecie cronologicamente unitaria che impedisca l'effetto acquisitivo.
La sentenza ha inoltre dichiarato improcedibili gli altri motivi di appello per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto la normativa intervenuta successivamente alla proposizione del giudizio ha abrogato i valori OMI contestati. Le spese processuali sono state compensate in considerazione delle peculiarità della controversia.
In conclusione, il Consiglio di Stato ha confermato l'incameramento dei beni realizzati da Lignano Pineta s.p.a. sull'area demaniale marittima e ha respinto l'appello della società, ribadendo l'importanza del rispetto delle normative vigenti in materia di concessioni demaniali.