Pulinet Servizi s.r.l. confermata vincitrice dell'appalto per il servizio di pulizia delle Aziende Usl di Bologna e Ferrara
Pubblicato il: 5/6/2025
L'Avvocato Michele Ottani ha affiancato la Copma Soc. Coop. p.a. L'Avvocato Alessandro Lolli ha assistito Intercent – ER Agenzia Regionale per lo Sviluppo dei Mercati Telematici. L'Avvocato Piero Costantini ha rappresentato Pulinet Servizi s.r.l.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 03398/2025, ha confermato l'aggiudicazione dell'appalto per il servizio di pulizia, disinfezione ambientale ed altri servizi per le Aziende Usl di Bologna e Ferrara a favore della società Pulinet Servizi s.r.l. La decisione è stata presa in seguito al ricorso presentato dalla Copma Soc. Coop. p.a., che contestava l'esito della gara d'appalto, sostenendo che la Commissione di gara avesse violato le regole procedurali stabilite dal Disciplinare di gara.
La Copma Soc. Coop. p.a. aveva impugnato la delibera n. 669 del 25 settembre 2023, con la quale Intercent-ER aveva definitivamente aggiudicato il lotto 1 della procedura aperta indetta per l'affidamento del servizio di pulizia, disinfezione ambientale ed altri servizi per le Aziende Usl di Bologna e Ferrara a ridotto impatto ambientale al RTI composto da E.P.M. s.r.l., I.F.M. - Italiana Facility Management s.p.a. e B.& B. Service soc. coop. Successivamente, la stazione appaltante aveva annullato in autotutela la determina dirigenziale n. 669/2023, escludendo il RTI E.P.M. dalla gara e aggiudicando l'appalto alla società Pulinet Servizi s.r.l., classificatasi in seconda posizione.
Il T.A.R. per l'Emilia-Romagna aveva dichiarato l'improcedibilità del ricorso introduttivo e delle prime due serie di motivi aggiunti, rivolti avverso l'aggiudicazione della gara al RTI E.P.M., sul rilievo che il ricorso da questo proposto avverso il provvedimento di autotutela era stato respinto. Inoltre, il T.A.R. aveva respinto la censura intesa a lamentare l'illegittimità del metodo di valutazione delle offerte tecniche seguito dalla Commissione di gara, rilevando che la parte ricorrente non aveva dimostrato che, ove le valutazioni della Commissione fossero state scevre dei vizi denunciati, essa si sarebbe aggiudicata l'appalto.
La Copma Soc. Coop. p.a. aveva quindi presentato appello al Consiglio di Stato, sostenendo che la Commissione di gara, discostandosi da quanto previsto dal Disciplinare di gara e dalle Linee Guida ANAC, avrebbe proceduto alla determinazione unitaria e collegiale del coefficiente attribuito per ciascun criterio di valutazione discrezionale di ciascuna offerta. Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, ritenendo che la Commissione di gara avesse operato correttamente e che la verbalizzazione dei coefficienti individuali non fosse richiesta dalla lex specialis.
In conclusione, il Consiglio di Stato ha confermato l'aggiudicazione dell'appalto a Pulinet Servizi s.r.l., respingendo il ricorso della Copma Soc. Coop. p.a. e condannandola alla refusione delle spese di giudizio a favore delle controparti.