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Ministero dell'agricoltura confermato nel diniego delle agevolazioni a S.I.S. S.p.A.


Pubblicato il: 5/7/2025

L'Avvocato Pasquale Frisina e l'Avvocato Caterina Mercurio hanno affiancato S.I.S. – Società Italiana Sementi S.p.A. L'Avvocato Stefano D'Ercole ha assistito Invitalia - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 03402/2025, ha confermato il diniego delle agevolazioni richieste da S.I.S. – Società Italiana Sementi S.p.A. per il programma di sviluppo della logistica agroalimentare. La decisione è stata presa in seguito al ricorso presentato da S.I.S. S.p.A., che contestava il diniego comunicato dal Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste.

S.I.S. S.p.A. aveva presentato domanda di ammissione alle agevolazioni previste a sostegno degli investimenti materiali e immateriali nella logistica agroalimentare, nell’ambito della Misura M2C1, Investimento 2.1 del PNRR. Il programma proposto prevedeva la riqualificazione edilizia e impiantistica dello stabilimento esistente e la realizzazione di un nuovo complesso immobiliare a Piazza Armerina (EN), per un ammontare di investimenti pari a € 5.693.000 e agevolazioni richieste pari a € 3.985.000.

Il Ministero, recependo l’esito dell’istruttoria svolta da Invitalia, aveva comunicato il diniego all’accoglimento dell’istanza, fondato su plurimi motivi ostativi, tra cui l’impossibilità di valutare la sostenibilità finanziaria del programma, la cantierabilità dell’iniziativa e la credibilità dello scenario controfattuale.

Il T.A.R. per il Lazio aveva respinto il ricorso di S.I.S. S.p.A., ritenendo il provvedimento del Ministero legittimo. S.I.S. S.p.A. aveva quindi presentato appello al Consiglio di Stato, sostenendo che il Ministero avrebbe dovuto applicare l’art. 32 del Regolamento UE n. 1305/2013, che prevede una maggiorazione del 20% delle agevolazioni per le zone soggette a vincoli naturali, e che il diniego fosse illegittimo per violazione del giusto procedimento e carenza di motivazione.

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, ritenendo che la Comunicazione della Commissione Europea 2022/C 485/01, applicabile dal 1° gennaio 2023, non preveda più il riconoscimento della maggiorazione del 20% e che la normativa comunitaria sugli aiuti di Stato prevalga sul Regolamento UE n. 1305/2013. Inoltre, il Consiglio di Stato ha confermato la correttezza della valutazione di Invitalia sulla sostenibilità finanziaria, la cantierabilità e lo scenario controfattuale del programma proposto da S.I.S. S.p.A.

In conclusione, il Consiglio di Stato ha confermato il diniego delle agevolazioni a S.I.S. S.p.A., respingendo il ricorso e condannando la società al pagamento delle spese di lite.