La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'Agenzia delle Entrate contro SIGE S.p.A.
Pubblicato il: 4/23/2025
Nel contenzioso, la Società Industriale Grafica Editoriale - SIGE S.p.A. è affiancata dall'avvocato Giuseppina Pistone.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9911/2025, ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate contro SIGE S.p.A., cassando la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia - Sezione Distaccata di Catania. La causa riguarda la verifica fiscale sugli anni di imposta 2006-2010, con particolare riferimento all'anno di imposta 2008.
La vicenda ha origine dalla verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza nei confronti di SIGE S.p.A., operante nel settore dell'editoria delle telecomunicazioni. L'accertamento ha riguardato l'omessa contabilizzazione di un contributo ministeriale e l'indebita detrazione di IVA per costi ritenuti non inerenti, relativi a pubblicità, promozione e assistenza tecnica. La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia aveva emesso una sentenza favorevole alla contribuente, annullando l'avviso di accertamento.
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza di primo grado, proponendo due motivi di ricorso. Il primo motivo riguarda la violazione del principio contabile di competenza per l'iscrizione dei contributi in conto esercizio. L'Agenzia ha contestato che SIGE S.p.A. non abbia iscritto i contributi assegnati dal Ministero nell'anno di competenza. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato questo motivo, confermando che i contributi in conto esercizio devono essere iscritti nell'esercizio di competenza, in quanto costituiscono sopravvenienze attive e devono essere iscritti in bilancio nel momento in cui sorge con certezza il diritto a percepirli.
Il secondo motivo di ricorso riguarda la violazione del principio di specificità dei motivi. L'Agenzia delle Entrate ha contestato che la sentenza di primo grado abbia annullato la ripresa a tassazione a fini IVA, ritenendo che non fosse stato interposto specifico e valido appello. La Corte di Cassazione ha accolto questo motivo, stabilendo che l'Amministrazione finanziaria aveva assolto l'onere di impugnazione specifica previsto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992. La Corte ha chiarito che nel processo tributario, la riproposizione in appello delle ragioni poste a fondamento dell'originaria impugnazione del provvedimento impositivo assolve l'onere di impugnazione specifica, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza.
In definitiva, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate per le ragioni attinte dal secondo motivo, cassando la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia e rinviando la causa al giudice di merito per ulteriori accertamenti in fatto. La sentenza n. 9911/2025 rappresenta un importante precedente giurisprudenziale in materia di contenzioso tributario, chiarendo i principi di competenza e specificità dei motivi di impugnazione.

