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Accolto il ricorso di Fimenergia S.r.l. per l'installazione di un impianto di produzione di energia da fonte solare


Pubblicato il: 5/9/2025

Nel contenzioso, Fimenergia S.r.l. è affiancata dagli avvocati Claudio Vivani, Elisabetta Sordini e Simone Abellonio.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 03465/2025, ha accolto l'appello della società Fimenergia S.r.l., dichiarando l'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e dal Ministero della cultura sull'istanza di valutazione di impatto ambientale (VIA) relativa al progetto "Melfi 8". Il progetto prevede la realizzazione di un impianto di produzione di energia solare con una potenza di 19,99 MW, integrato con un sistema di accumulo elettrochimico a batterie di capacità pari a 100,5 MWh e potenza nominale di 18 MW, da realizzarsi nella zona industriale San Nicola di Melfi.

La società Fimenergia S.r.l. aveva presentato l'istanza di VIA il 4 dicembre 2023, ma nonostante il decorso dei termini previsti dalla legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero della cultura erano rimasti inerti. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata aveva respinto il ricorso della società, sostenendo che il criterio di priorità per gli impianti di maggiore potenza introdotto dall'art. 8 del d.lgs. n. 152 del 2006 prevalesse sulla perentorietà dei termini procedimentali.

Il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza del TAR, affermando che il criterio di priorità non può derogare all'obbligo di rispettare i termini procedimentali. La Sezione ha ribadito che tutti i termini del procedimento di VIA sono perentori e che il legislatore non ha previsto deroghe espresse a tale principio. Inoltre, il Consiglio di Stato ha sottolineato che il criterio di priorità introdotto dall'art. 8 del d.lgs. n. 152 del 2006 non è incompatibile con la disciplina della perentorietà dei termini.

Il Consiglio di Stato ha quindi condannato il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero della cultura a provvedere sull'istanza di VIA entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, con l'avvertimento che in caso di ulteriore inerzia si provvederà alla nomina di un commissario ad acta.

Le spese processuali sono state compensate tra le parti, vista la mancanza di un orientamento già consolidato sulla questione. La sentenza rappresenta un'importante conferma del principio di perentorietà dei termini procedimentali e della necessità di garantire l'imparzialità e la parità di trattamento nelle procedure amministrative.