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Il Consiglio di Stato conferma l'annullamento del contributo imposto da A.G.Com. a Eg Vacation Rentals Ireland Limited


Pubblicato il: 5/10/2025

Gli Avvocati Filippo Brunetti, Cristoforo Osti e Alfredo Vitale hanno affiancato Eg Vacation Rentals Ireland Limited.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 03470/2025, ha confermato l'annullamento del contributo imposto da A.G.Com. a Eg Vacation Rentals Ireland Limited, dichiarando l'illegittimità delle misure adottate dall'Autorità in relazione al pagamento del contributo per l'anno 2021. La controversia verteva sulla delibera n. 368/21/CONS, con cui A.G.Com. aveva imposto ai fornitori di servizi di intermediazione online e ai motori di ricerca online un contributo per coprire i costi amministrativi sostenuti dall'Autorità.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio aveva accolto il ricorso di Eg Vacation Rentals Ireland Limited, annullando la delibera di A.G.Com. e rilevando che il Regolamento UE n. 2019/1150 non prevedeva alcun obbligo contributivo per la sua attuazione. A.G.Com. aveva impugnato la sentenza del TAR, sostenendo che il contributo fosse giustificato dai costi operativi sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione e vigilanza.

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello di A.G.Com., confermando la sentenza del TAR e rilevando che le misure adottate dall'Autorità erano in contrasto con il diritto dell'Unione europea. In particolare, la Corte di Giustizia dell'Unione europea aveva affermato che il Regolamento UE n. 2019/1150 non giustificava l'imposizione di contributi economici ai fornitori di servizi di intermediazione online stabiliti in altri Stati membri.

Il Consiglio di Stato ha inoltre sottolineato che il contributo imposto da A.G.Com. non poteva essere considerato di natura tributaria e che le misure adottate dall'Autorità erano incompatibili con il diritto unionale. La sentenza rappresenta un'importante conferma del principio di non discriminazione e della necessità di rispettare le normative europee nelle procedure amministrative.

Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, vista la peculiarità e novità delle questioni trattate. La sentenza del Consiglio di Stato ribadisce l'importanza di garantire la conformità delle misure nazionali con il diritto dell'Unione europea e di tutelare i diritti degli operatori economici stabiliti in altri Stati membri.