Il Consiglio di Stato respinge l'appello di Olimpia S.r.l. contro l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Pubblicato il: 5/10/2025
Gli Avvocati Fabrizio Sanna e Carlo Edoardo Cazzato hanno affiancato Olimpia S.r.l.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 03474/2025, ha respinto l'appello di Olimpia S.r.l. contro la decisione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (A.G.C.M.) che aveva irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di € 1.000.000,00 per inottemperanza agli impegni assunti dalla società. La controversia verteva sulla riapertura del procedimento PS11535 e sull'avvio di un nuovo procedimento IP354 per la mancata attuazione degli impegni approvati con delibera n. 29765 del 13 luglio 2021.
Olimpia S.r.l., operante nel campo della commercializzazione delle forniture di energia elettrica e gas naturale, aveva assunto impegni per porre fine alle pratiche commerciali scorrette contestate dall'Autorità. Tuttavia, ulteriori segnalazioni avevano evidenziato la prosecuzione delle condotte contestate e la violazione degli impegni assunti. L'Autorità aveva quindi riaperto il procedimento originario e avviato un nuovo procedimento per l'inottemperanza agli impegni.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio aveva respinto il ricorso di Olimpia S.r.l., confermando la legittimità delle azioni dell'Autorità. Olimpia S.r.l. aveva impugnato la sentenza del TAR, sostenendo la violazione del principio di legalità, del principio del ne bis in idem e della proporzionalità della sanzione.
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, affermando che l'Autorità ha il potere di riaprire il procedimento originario e di contestare l'inottemperanza agli impegni assunti. La riapertura del procedimento e l'avvio di un nuovo procedimento per l'inottemperanza sono azioni cumulative e non alternative. Inoltre, il Consiglio di Stato ha rilevato che non vi è violazione del principio del ne bis in idem, poiché i fatti contestati nei due procedimenti sono diversi e riguardano condotte e obblighi distinti.
Il Consiglio di Stato ha inoltre confermato la proporzionalità della sanzione irrogata, tenendo conto della gravità delle infrazioni, della durata delle condotte e delle dimensioni economiche di Olimpia S.r.l. La sanzione di € 1.000.000,00 è stata ritenuta adeguata e proporzionata, rappresentando una somma poco superiore all'1% dei ricavi della società.
Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, vista la parziale novità delle questioni trattate. La sentenza del Consiglio di Stato ribadisce l'importanza di garantire la conformità delle pratiche commerciali con le normative vigenti e di tutelare i diritti dei consumatori.