Il Consiglio di Stato respinge il ricorso avanzato dalla Società Prosolar 9 S.r.l. contro il GSE
Pubblicato il: 5/10/2025
L'Avvocato Umberto Gentile ha affiancato Prosolar 9 s.r.l., mentre gli Avvocati Domenico Gentile, Carlo Malinconico e Antonio Pugliese hanno assistito il Gestore dei servizi energetici – G.S.E. s.p.a.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 03497/2025, ha respinto l'appello proposto dalla Società Prosolar 9 s.r.l. contro la Società Gestore dei servizi energetici – G.S.E. s.p.a., confermando la legittimità delle note informative inviate dal GSE. La vicenda ha origine dalle comunicazioni del GSE, datate 4 dicembre 2019 e 28 febbraio 2020, con cui si invitava la Prosolar 9 s.r.l. a formulare l'opzione preferita tra quelle previste dall'art. 26 del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, noto come "spalma incentivi". La Prosolar 9 s.r.l., subentrata nella convenzione originaria siglata dal Comune di Sassinoro per un impianto fotovoltaico, contestava la legittimità delle note, ritenendole prive dei requisiti di un atto amministrativo e lesive del proprio affidamento.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con sentenza n. 9215 del 2022, aveva dichiarato il ricorso inammissibile e infondato, affermando che le note impugnate non avevano natura provvedimentale, ma erano mere comunicazioni generate automaticamente dal sistema informatico. La Prosolar 9 s.r.l. ha quindi interposto appello, sostenendo che le note avessero effetti lesivi nella propria sfera giuridica e che il GSE avesse indebitamente mutato il proprio orientamento rispetto all'accettazione del cambio di titolarità.
Il Consiglio di Stato ha confermato la natura non provvedimentale delle note, evidenziando che esse erano semplici messaggi informativi privi di contenuto decisionale. La rimodulazione tariffaria prevista dall'art. 26 del d.l. n. 91 del 2014, infatti, non richiede l'intermediazione del potere amministrativo del GSE, ma è applicata direttamente dalla norma. Il Collegio ha inoltre escluso la possibilità di estendere il regime derogatorio previsto per enti locali e scuole a soggetti privati, come la Prosolar 9 s.r.l., sottolineando che il subentro nella convenzione non implica il mantenimento delle tariffe agevolate.
La sentenza ha ribadito che la rimodulazione tariffaria risponde a una logica perequativa volta a favorire la sostenibilità della politica di supporto alle energie rinnovabili e a ridurre gli oneri tariffari per i consumatori. Il Consiglio di Stato ha quindi respinto l'appello della Prosolar 9 s.r.l., confermando la legittimità delle note informative del GSE e la corretta applicazione della normativa vigente.