Confermata la sanzione dell'AGCM a Sensus Italia e Sensus Metering Systems
Pubblicato il: 5/12/2025
Nel contenzioso, l'Avvocato Rino Caiazzo ha affiancato Sensus Italia S.r.l. a socio unico e Sensus Metering Systems (Luxco 3) S.À.R.L.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 03530/2025, ha respinto l'appello proposto da Sensus Italia S.r.l. a socio unico e Sensus Metering Systems (Luxco 3) S.À.R.L. contro l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), confermando la sanzione amministrativa di € 570.508,00 per violazione dell'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). La vicenda trae origine da un esposto anonimo del 2018 che segnalava l'esistenza di un cartello tra diverse società operanti nel settore della fornitura di contatori idrici, tra cui Maddalena S.p.A., WaterTech S.p.A., Itron Italia S.p.A. e G2 Misuratori S.r.l. L'AGCM, dopo un'accurata istruttoria, ha accertato l'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza finalizzata a manipolare gli esiti delle gare pubbliche attraverso la spartizione dei lotti e la concertazione delle offerte.
Sensus Italia e Sensus Metering Systems hanno impugnato il provvedimento dell'AGCM dinanzi al TAR per il Lazio, che ha respinto il ricorso. Successivamente, le due società hanno proposto appello al Consiglio di Stato, sollevando quattro motivi principali: il ritardo nell'avvio del procedimento, l'inidoneità degli elementi probatori raccolti, l'autonomia commerciale di Sensus Italia rispetto alla controllante Sensus Metering Systems e l'erronea quantificazione della sanzione.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati tutti i motivi di appello. In particolare, ha confermato la tempestività dell'avvio del procedimento da parte dell'AGCM, sottolineando che il termine di novanta giorni per l'avvio del procedimento decorre dal momento in cui l'Autorità acquisisce piena conoscenza della condotta illecita. Inoltre, ha ritenuto che gli elementi probatori raccolti dall'AGCM fossero sufficienti a dimostrare la partecipazione di Sensus all'intesa illecita, evidenziando che la società compariva nei documenti istruttori come vincitore designato di alcune procedure e che era stata convocata a riunioni ristrette tra le parti dell'intesa.
Per quanto riguarda l'autonomia commerciale di Sensus Italia, il Consiglio di Stato ha confermato l'applicazione della "parental liability presumption", ritenendo che Sensus Metering Systems non avesse fornito elementi sufficienti a dimostrare l'assenza di un'influenza determinante sulla controllata. Infine, ha ritenuto corretta la quantificazione della sanzione, inclusa l'applicazione dell'entry fee del 15%, giustificata dalla gravità e dalla durata dell'intesa.
In conclusione, il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e condannato le società appellanti al pagamento delle spese processuali, confermando la sanzione inflitta dall'AGCM per la violazione delle norme sulla concorrenza.