Il Consiglio di Stato annulla parzialmente la delibera della Regione Veneto sui fertilizzanti
Pubblicato il: 5/12/2025
Nel contenzioso, Biocalos S.r.l., Biogarda S.r.l., Ni.Mar. S.r.l. e Valliflor S.r.l. sono affiancate dagli avvocati Luciano Butti, Federico Peres e Attilio Balestreri; Regione Veneto è assistita dagli avvocati Antonella Cusin, Luisa Londei e Giacomo Quarneti.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 03532/2025, ha accolto l'appello proposto da Biocalos s.r.l., Biogarda s.r.l., Ni.Mar. s.r.l. e Valliflor s.r.l. contro la Regione Veneto, annullando in parte la deliberazione della Giunta regionale n. 813 del 22 giugno 2021. La delibera regionale riguardava la disciplina per la distribuzione agronomica degli effluenti, dei materiali digestati e delle acque reflue, nell'ambito del Quarto Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto.
Le società appellanti, operanti nel settore della produzione di fertilizzanti e del compostaggio, avevano impugnato la delibera contestando diverse limitazioni imposte dalla Regione Veneto. In particolare, le società hanno sollevato questioni relative alla competenza della Regione nell'introdurre tali limitazioni, alla legittimità delle prescrizioni adottate e alla proporzionalità delle misure imposte.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati i primi due motivi di appello, confermando la competenza della Regione Veneto a disciplinare l'uso dei fertilizzanti sul proprio territorio. Tuttavia, ha accolto il terzo motivo di appello, relativo alla fissazione di un coefficiente di efficienza pari a 1 per tutti i fertilizzanti, inclusi gli ammendanti compostati. Il Consiglio ha rilevato che tale coefficiente non tiene conto delle diverse caratteristiche dei fertilizzanti e del fatto che gli ammendanti rilasciano azoto in modo più lento rispetto ad altri fertilizzanti.
Inoltre, il Consiglio di Stato ha accolto il quinto motivo di appello, ritenendo che le misure volte a disincentivare l'utilizzo degli ammendanti compostati con fanghi non siano giustificate e finiscano per incentivare l'uso di fertilizzanti chimici.
In conclusione, il Consiglio di Stato ha annullato in parte la deliberazione impugnata e ha condannato la Regione Veneto al pagamento delle spese processuali, liquidate complessivamente in € 10.000,00.