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Respinto il ricorso di Ic Servizi Consorzio Stabile per l'affidamento del servizio di pulizia dei mezzi e degli impianti di superficie


Pubblicato il: 5/12/2025

Nel contenzioso, Ic Servizi Consorzio Stabile è affiancato dagli avvocati Marco Orlando, Antonietta Favale e Matteo Valente; ATAC S.p.A. è assistita dagli avvocati Elisabetta Pistis e Guido Rosati; Team Service Società Consortile è difesa dagli avvocati Avilio Presutti e Marco Laudani; Copernico Società Consortile per Azioni è rappresentata dall'avvocato Marco Giustiniani.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 03542/2025, ha respinto l'appello proposto da Ic Servizi Consorzio Stabile a r.l. contro ATAC S.p.a. Azienda per la Mobilità, confermando la decisione del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sentenza n. 21878/2024) che aveva dichiarato irricevibile il ricorso di primo grado. La controversia riguarda l'aggiudicazione della procedura aperta per l'affidamento del servizio di pulizia dei mezzi e degli impianti di superficie, compresi i servizi di assistenza e supporto presso gli impianti, di manutenzione programmata e correttiva degli impianti di lavaggio, depolvero e ponti di sollevamento vetture, nonché i servizi di minuta manutenzione.

Ic Servizi Consorzio Stabile a r.l. aveva impugnato la deliberazione del CdA di ATAC S.p.a. n. 57 del 14 novembre 2024, che aveva assegnato il Lotto 1 (CIG B078238582) al RTI Team Service – Snam Lazio Sud e il Lotto 3 (CIG B078239655) a Copernico Società Consortile per Azioni. Il ricorrente sosteneva che la legge di gara fosse illegittima per mancata previsione delle specifiche tecniche, delle clausole contrattuali e dei criteri premianti previsti dai criteri ambientali minimi (CAM) stabiliti dal d.M. del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 gennaio 2021.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto irricevibile e inammissibile il ricorso di primo grado, poiché Ic Servizi Consorzio Stabile a r.l. non aveva impugnato la legge di gara entro il termine di decadenza di 30 giorni dalla pubblicazione del bando. Inoltre, il ricorrente non ha fornito elementi per dimostrare di essere stato danneggiato dalla mancata conformità della legge di gara ai CAM, né che avrebbe presentato una diversa offerta per i lotti in questione.

La sentenza del Consiglio di Stato conferma che la lesività della disciplina di gara deve essere contestata immediatamente, senza attendere l'esito della gara. La mancata impugnazione tempestiva della legge di gara ha comportato l'irricevibilità del ricorso di Ic Servizi Consorzio Stabile a r.l., che non ha potuto dimostrare un danno concreto derivante dalla presunta illegittimità della legge di gara.

In conclusione, il Consiglio di Stato ha respinto l'appello di Ic Servizi Consorzio Stabile a r.l., confermando la sentenza del Tar Lazio e disponendo l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.