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Respinto il ricorso di 3M Healthcare Italy S.r.l. per la fornitura di medicazioni adesive per la gestione di cateteri venosi centrali, picc e midline


Pubblicato il: 5/12/2025

Nel contenzioso, 3M Healthcare Italy S.r.l. è affiancata dall'avvocato Stefano Cassamagnaghi; Medline International Italy S.r.l. Unipersonale è assistita dall'avvocato Enrico Di Ienno.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 03545/2025, ha respinto l'appello proposto da 3M Healthcare Italy S.r.l. contro Medline International Italy S.r.l. Unipersonale, confermando la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (sentenza n. 00368/2024) che aveva respinto il ricorso di primo grado. La controversia riguarda la procedura negoziata indetta dall'Azienda Sanitaria Locale 1 - Avezzano - Sulmona - L’Aquila per la fornitura di medicazioni adesive per la gestione di cateteri venosi centrali, picc e midline, suddivisa in due lotti funzionali.

3M Healthcare Italy S.r.l. aveva impugnato la Deliberazione del Direttore Generale n. 660 del 21 marzo 2024, che aggiudicava il Lotto 2 a Medline International Italy S.r.l. Unipersonale per un importo di € 23.520,00. Il ricorrente sosteneva che il prodotto offerto da Medline non rispettava le caratteristiche tecniche minime previste dalla lex specialis, in particolare per quanto riguarda la massa adesiva in silicone e il valore di traspirabilità (MVRT) del film di poliuretano.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la stazione appaltante avesse correttamente applicato il principio di equivalenza funzionale, accettando il prodotto offerto da Medline in quanto equivalente dal punto di vista funzionale a quello richiesto nel capitolato tecnico. La valutazione di equivalenza è stata effettuata dal Servizio Aziendale del Farmaco, che ha esaminato sia la scheda tecnica che il campione del dispositivo offerto da Medline, confermando l'idoneità tecnica del prodotto.

Il Consiglio di Stato ha inoltre respinto le ulteriori censure sollevate dall'appellante, riguardanti la presunta mancanza di una dichiarazione di equivalenza e la mancata verifica dell'equivalenza da parte dell'amministrazione. La sentenza conferma che le valutazioni tecniche discrezionali della stazione appaltante sono espressioni di ampia discrezionalità e non possono essere sindacate in sede giurisdizionale, salvo che non siano manifestamente irragionevoli, arbitrarie o illogiche.

In conclusione, il Consiglio di Stato ha respinto l'appello di 3M Healthcare Italy S.r.l., confermando la sentenza del Tar Abruzzo e disponendo la compensazione delle spese del grado di giudizio tra le parti.