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Respinto il ricorso di Campione Informatica S.r.l. per l'affidamento dei servizi applicativi e di supporto in ambito Sanità Digitale


Pubblicato il: 5/13/2025

Nel contenzioso, Campione Informatica S.r.l. è affiancata dagli avvocati Angelo Clarizia e Alberto Cutaia; So.re.Sa. - Società Regionale per la Sanità S.p.a. è assistita dall'avvocato Paolo Zinno.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 03546/2025, ha respinto l'appello proposto da Campione Informatica S.r.l. contro So.re.Sa. – Società Regionale per la Sanità S.p.a., confermando la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (sentenza n. 5210/2024) che aveva respinto il ricorso di primo grado. La controversia riguarda l'adesione di So.re.Sa. alla convenzione Consip per la realizzazione della Linea n. 3 "Accordo Quadro per l'affidamento di servizi applicativi e di supporto in ambito Sanità Digitale – Sistemi informativi sanitari e servizi al cittadino", Lotto applicativo 2.

Campione Informatica S.r.l. aveva impugnato la determinazione n. 142 del 20 giugno 2023, sostenendo che l'adesione alla convenzione Consip fosse inconferente rispetto al piano dei fabbisogni e operativo redatti dall'Amministrazione, che prevedevano il Lotto Applicativo 4 – Accordo Quadro ID 2202. Inoltre, il ricorrente lamentava la violazione delle disposizioni contenute nel Capitolato Tecnico Generale Consip e il sottodimensionamento dei costi indicati nella relazione allegata al piano dei fabbisogni.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la determinazione di So.re.Sa. fosse legittima, in quanto si inquadrava nel progetto di informatizzazione del nuovo sistema di controllo della spesa farmaceutica regionale, che non richiedeva più un servizio di rilevazione e gestione dei dati della spesa farmaceutica. La scelta di aderire alla convenzione Consip è stata considerata coerente con i principi di efficienza, economicità e imparzialità dell'azione amministrativa, nonché con il principio europeo di concorrenza.

Il Consiglio di Stato ha inoltre respinto le ulteriori censure sollevate dall'appellante, riguardanti la presunta violazione delle disposizioni del Capitolato Tecnico Generale Consip e il sottodimensionamento dei costi. La sentenza conferma che le prestazioni del servizio oggetto dell'adesione all'accordo quadro non sono sovrapponibili a quelle del servizio di rilevazione e gestione dei dati della spesa farmaceutica precedentemente gestito dall'appellante.

In conclusione, il Consiglio di Stato ha respinto l'appello di Campione Informatica S.r.l., confermando la sentenza del Tar Campania e disponendo la compensazione delle spese del grado di giudizio tra le parti.