Respinto il ricorso di Puntozero S.c.ar.l. per l'affidamento di accordi quadro per la fornitura di letti degenza
Pubblicato il: 5/13/2025
Nel contenzioso, Puntozero S.c.ar.l. è affiancata dall'avvocato Lietta Calzoni; Tecnomedical S.r.l. è assistita dall'avvocato Fabrizio Cecinato; Abintrax S.r.l. è difesa dall'avvocato Antonio Zottarelli.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 03547/2025, ha respinto gli appelli proposti da Puntozero S.c.ar.l. e Abintrax S.r.l. contro Tecnomedical S.r.l. e R.D. Medical S.r.l., confermando la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (sentenza n. 848/2024) che aveva accolto il ricorso di primo grado. La controversia riguarda la procedura aperta indetta da Puntozero S.c.ar.l. per la fornitura di letti di degenza per le Aziende Sanitarie della Regione Umbria.
Tecnomedical S.r.l. e R.D. Medical S.r.l. avevano impugnato la determinazione di aggiudicazione della fornitura in favore di Abintrax S.r.l., sostenendo che quest'ultima non avesse presentato la dichiarazione di impegno a fornire i ricambi per i letti di degenza per i 10 anni successivi alla scadenza dell'accordo quadro, né il "Modello offerta tecnica" (Allegato 5) contenente la dichiarazione sostitutiva attestante la conformità dei letti ai requisiti minimi previsti nel Capitolato Tecnico.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'art. 2 del Capitolato Tecnico, che prevede l'obbligo del fornitore di garantire la stessa linea di prodotti e accessori per tutta la durata della Convenzione e per almeno i 10 anni successivi, riguardi un obbligo prestazionale nella fase esecutiva del rapporto e non un requisito tecnico da dichiarare nella documentazione di gara. Tuttavia, ha confermato la decisione del TAR nella parte in cui ha disposto l'esclusione di Abintrax S.r.l. per la mancata presentazione del "Modello offerta tecnica", previsto a pena di esclusione dall'art. 16 del Disciplinare di gara.
In conclusione, il Consiglio di Stato ha respinto gli appelli di Puntozero S.c.ar.l. e Abintrax S.r.l., confermando la sentenza del TAR Umbria e disponendo la compensazione delle spese del grado di giudizio tra le parti.