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Il Consiglio di Stato conferma la sanzione a Verona Service S.r.l.: pratiche commerciali scorrette sanzionate


Pubblicato il: 5/13/2025

Nel contenzioso, L'Avvocato Fabrizio Sanna e l'Avvocato Carlo Edoardo Cazzato hanno affiancato Verona Service S.r.l.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 03579/2025, ha respinto l'appello proposto da Verona Service S.r.l. contro l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (A.G.C.M.), confermando la sanzione amministrativa pecuniaria di € 600.000,00 per pratiche commerciali scorrette. La decisione, che riforma la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 17530/2023, rappresenta un'importante affermazione del principio di tutela dei consumatori e della correttezza delle pratiche commerciali.

La vicenda trae origine da alcune segnalazioni ricevute dall'A.G.C.M. riguardanti la condotta imprenditoriale di Olimpia S.r.l., società controllata da FP73 S.r.l., che a sua volta controlla anche Verona Service S.r.l. e Tua S.r.l. Le segnalazioni denunciavano l'incompletezza e l'opacità delle informazioni rese ai consumatori, l'addebito di costi relativi a servizi non chiaramente evidenziati e definiti, e altre pratiche commerciali scorrette. A seguito di queste segnalazioni, l'A.G.C.M. ha avviato un procedimento istruttorio (PS11535) nei confronti di Olimpia S.r.l., che si è concluso senza irrogazione della sanzione, avendo l'Autorità accettato gli impegni presentati dalla società.

Successivamente, ulteriori segnalazioni hanno portato alla riapertura del procedimento PS11535 e all'avvio di un nuovo procedimento (IP354) per l'inottemperanza agli impegni assunti da Olimpia S.r.l. Il procedimento IP354 si è concluso con l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 1.000.000,00 nei confronti di Olimpia S.r.l. per inottemperanza agli impegni assunti. Il procedimento PS11535B, riaperto, si è invece concluso con l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 600.000,00 nei confronti di Verona Service S.r.l. per tre pratiche commerciali scorrette.

Verona Service S.r.l. ha impugnato il provvedimento dell'A.G.C.M. dinanzi al T.A.R. per il Lazio, che ha respinto il ricorso. La società ha quindi proposto appello avverso la sentenza del T.A.R., sostenendo, tra l'altro, la violazione del principio del ne bis in idem, la carenza di istruttoria e la sproporzione della sanzione irrogata.

Il Consiglio di Stato ha rigettato tutti i motivi di appello proposti da Verona Service S.r.l., confermando la legittimità della sanzione irrogata dall'A.G.C.M. In particolare, la sentenza ha sottolineato che il potere dell'Autorità di riaprire il procedimento originario è espressamente riconosciuto dalla normativa e che l'inosservanza degli impegni assunti costituisce un illecito autonomo rispetto a quelli oggetto del procedimento originario. Inoltre, il Consiglio di Stato ha rilevato che non sussiste il presupposto dell'idem factum, essendo i fatti oggetto dei due procedimenti radicalmente diversi dal punto di vista oggettivo e temporale.

La sentenza ha inoltre confermato la proporzionalità e congruità della sanzione irrogata, tenuto conto della dimensione economica di Verona Service S.r.l., del numero delle condotte scorrette e della specificità del settore di mercato. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la sanzione, pari a poco più del 4% dei ricavi del professionista, sia adeguata e rispondente ai criteri di gravità e durata della violazione.

In conclusione, la sentenza del Consiglio di Stato rappresenta un'importante conferma della tutela dei consumatori e della correttezza delle pratiche commerciali, ribadendo la legittimità della sanzione irrogata dall'A.G.C.M. e respingendo le contestazioni sollevate da Verona Service S.r.l. Le spese del presente grado di giudizio sono state compensate tra le parti costituite.