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GES.A.P. S.p.A. vince al TAR Sicilia: respinto il ricorso di Rekeep S.p.A. per la revisione dei prezzi del contratto di pulizia


Pubblicato il: 4/30/2025

Nel contenzioso, GES.A.P. S.p.A. è assistita dall'avvocato Massimiliano Mangano; Rekeep S.p.A. è affiancata dagli avvocati Stefano Baccolini, Francesco Rizzo, Francesco Gesess e Edward William Watson Cheyne.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, con la sentenza n. 00889/2025, ha respinto il ricorso proposto da Rekeep S.p.A. contro GES.A.P. S.p.A., confermando il diniego della revisione dei prezzi contrattuali per i servizi di pulizia e igiene ambientale dell'aeroporto di Palermo. La decisione, che riforma la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia n. 00787/2023, rappresenta un'importante affermazione del principio di stabilità contrattuale e della corretta interpretazione delle clausole contrattuali.

La vicenda trae origine dalla richiesta di Rekeep S.p.A. di ottenere la revisione dei prezzi contrattuali per il periodo 2017-2021, relativamente ai servizi di pulizia e igiene ambientale prestati presso l'aeroporto di Palermo. La richiesta, formulata in base all'indice ISTAT, è stata respinta da GES.A.P. S.p.A. con nota del 16 marzo 2023. Rekeep S.p.A. ha impugnato il diniego, sostenendo che il rapporto contrattuale fosse una proroga tecnica del contratto originario stipulato con Consip S.p.A. nel 2007.

Il TAR Sicilia ha rigettato il ricorso, ritenendo che il rapporto contrattuale tra Rekeep S.p.A. e GES.A.P. S.p.A. non fosse una mera proroga tecnica, bensì una rinegoziazione del contratto originario. Il Tribunale ha rilevato che, successivamente alla scadenza naturale del contratto, il rapporto tra le parti ha subito modifiche sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo. In particolare, il rapporto contrattuale è intercorso tra Rekeep S.p.A. in proprio e GES.A.P. S.p.A., senza alcun riferimento al mandato del RTI originario. Inoltre, i servizi prestati nel periodo 2017-2021 sono stati limitati ai soli servizi di pulizia e igiene ambientale, differenti rispetto ai servizi di Facility Management oggetto della Convenzione Consip.

Il TAR Sicilia ha condiviso l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la rinegoziazione del contratto, anche se di contenuto analogo alle condizioni precedenti, dà luogo a nuovi e distinti rapporti giuridici, in discontinuità con il contratto originario. Pertanto, non può trovare applicazione il meccanismo di revisione dei prezzi, incompatibile con la rinnovata volontà negoziale delle parti.

In conclusione, la sentenza del TAR Sicilia rappresenta un'importante conferma della stabilità contrattuale e della corretta interpretazione delle clausole contrattuali, ribadendo la legittimità del diniego di GES.A.P. S.p.A. alla revisione dei prezzi richiesta da Rekeep S.p.A. Le spese di lite sono state poste a carico della parte ricorrente, quantificate in euro 2.000,00, oltre accessori di legge.