Confermata la sanzione a Volotea per pratiche commerciali scorrette durante la pandemia
Pubblicato il: 5/14/2025
Nel contenzioso, Volotea S.L. è affiancata dagli avvocati Ilaria Gobbato e Michele Carpagnano.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 03609/2025, ha respinto l'appello di Volotea S.L. contro l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), confermando le sanzioni per pratiche commerciali scorrette durante la pandemia di COVID-19. La vicenda riguarda la gestione delle cancellazioni dei voli e dei rimborsi ai passeggeri, con particolare riferimento all'emissione di voucher in luogo del rimborso in denaro.
L'AGCM, con provvedimento del 17 maggio 2021, aveva accertato che Volotea S.L. aveva posto in essere pratiche commerciali scorrette, violando gli articoli 20, 21, comma 1, lettere a) e b), 22, 24 e 25 del Codice del Consumo. In particolare, Volotea aveva omesso o diffuso informazioni lacunose sulle cancellazioni dei voli e sui diritti dei passeggeri, adottato modalità disomogenee e intempestive per la gestione delle richieste di rimborso, proposto voucher come unica modalità di ristoro e ostacolato l'utilizzo integrale dei voucher. Per queste condotte, l'AGCM aveva vietato la prosecuzione delle pratiche commerciali scorrette e irrogato una sanzione di 1.400.000 euro.
Successivamente, con provvedimento del 31 marzo 2022, l'AGCM aveva irrogato un'ulteriore sanzione di 500.000 euro per inottemperanza al divieto di prosecuzione delle pratiche scorrette. Volotea aveva continuato a cancellare voli adducendo motivazioni legate all'emergenza epidemiologica e a ostacolare il rimborso dei biglietti e l'utilizzo dei voucher.
Volotea S.L. aveva impugnato i provvedimenti davanti al TAR Lazio, che aveva rigettato i ricorsi con sentenza n. 14560/2023. La società aveva quindi proposto appello al Consiglio di Stato, sostenendo l'insussistenza delle pratiche commerciali scorrette, la violazione del principio del ne bis in idem e l'illegittimità delle sanzioni.
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, confermando la correttezza dei provvedimenti dell'AGCM. In particolare, il Consiglio di Stato ha rilevato che Volotea non poteva invocare il legittimo affidamento derivante dall'art. 88 bis del d.l. n. 18/2020, in quanto tale disposizione non era applicabile dopo il 3 giugno 2020, data di cessazione delle restrizioni alla circolazione. Inoltre, il Consiglio di Stato ha ritenuto che le pratiche commerciali di Volotea fossero aggressive e ingannevoli, in quanto inducevano i consumatori ad accettare i voucher in luogo del rimborso in denaro, sfruttando la posizione di potere della società e le difficoltà legate alla pandemia.
Il Consiglio di Stato ha anche respinto le censure relative alla violazione del principio del ne bis in idem, rilevando che i fatti contestati con il secondo provvedimento non erano identici a quelli del primo provvedimento e che l'inottemperanza al divieto di prosecuzione delle pratiche scorrette costituiva un nuovo illecito. Infine, il Consiglio di Stato ha confermato la congruità delle sanzioni, tenuto conto della gravità delle condotte e delle circostanze attenuanti rappresentate dalla situazione emergenziale e dalle misure adottate dalla società per attenuare le conseguenze delle violazioni.
In conclusione, il Consiglio di Stato ha confermato le sanzioni a Volotea S.L. per pratiche commerciali scorrette durante la pandemia, condannando la società al pagamento delle spese di lite.