Respinto il ricorso di Ital Green Energy per l'attribuzione di certificati verdi
Pubblicato il: 5/15/2025
Nel contenzioso, Ital Green Energy S.r.l. è affiancata dagli avvocati Simona Viola e Paolo Esposito; GSE S.p.A. è assistita dagli avvocati Aristide Police, Antonio Pugliese e Paolo Roberto Molea.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 03614/2025, ha respinto l'appello di Ital Green Energy s.r.l. contro il Gestore dei Servizi Energetici – GSE s.p.a., confermando la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. La vicenda riguarda la richiesta del GSE di restituire 11.735 certificati verdi (CV) rilasciati in eccesso, per un valore di 1.241.625,18 euro.
Ital Green Energy s.r.l., titolare di un impianto a biomasse liquide nel comune di Monopoli, aveva contestato la quantificazione economica dei certificati verdi indebiti del 2010, sostenendo che il GSE avrebbe dovuto applicare il "prezzo di ritiro" anziché il "prezzo di riferimento" per il recupero dell'incentivo indebitamente percepito.
Il Consiglio di Stato ha rilevato che il dovere di recupero degli incentivi indebitamente percepiti è previsto dal decreto legislativo n. 28/2011 e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 gennaio 2014. I certificati verdi sono titoli negoziabili sul mercato, e il loro controvalore deve essere calcolato mediante un parametro oggettivo e suscettibile di applicazione generale, come il "prezzo di riferimento" stabilito dalla legge.
Il Consiglio di Stato ha confermato che il GSE ha agito legittimamente applicando il "prezzo di riferimento" per il recupero dei certificati verdi, garantendo coerenza al sistema degli incentivi e parità di trattamento tra gli operatori. Le deduzioni di Ital Green Energy s.r.l. sono state ritenute infondate, e la richiesta del GSE di restituire il controvalore monetario dei certificati verdi è stata considerata conforme alla normativa vigente.
In conclusione, il Consiglio di Stato ha respinto l'appello di Ital Green Energy s.r.l., condannando la società al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in 4.000 euro, oltre spese generali e accessori di legge.