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Respinto il ricorso di TGS - Television Gambuti System S.r.l. per l'assegnazione di diritti d'uso della frequenza CH 34


Pubblicato il: 5/16/2025

Nel contenzioso, TGS - Television Gambuti System S.r.l. è affiancata dagli avvocati Ottavio Grandinetti e Daniele Majori.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 03658/2025, ha respinto l'appello proposto da T.G.S. - Television Gambuti System S.r.l. e dal raggruppamento temporaneo di imprese contro il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, confermando la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (TAR) n. 05554/2022. La vicenda ha avuto inizio con la partecipazione di T.G.S. alla procedura indetta dal Ministero per l'assegnazione dei diritti d'uso della frequenza CH 34 per il servizio televisivo digitale terrestre in ambito locale nell'Area Tecnica n. 14 (Campania).

Il raggruppamento temporaneo di imprese, guidato da T.G.S., è stato escluso dalla procedura con determina del Ministero del 12 maggio 2021, a causa della mancata produzione della cauzione in una delle forme previste dal bando. T.G.S. ha impugnato il provvedimento di esclusione e tutti gli atti della procedura, formulando anche una domanda di risarcimento del danno.

Il TAR ha respinto tutte le domande, ritenendo che la cauzione costituita su libretto postale intestato al rappresentante legale del raggruppamento non fosse conforme alle modalità previste dal bando. In appello, T.G.S. ha sostenuto che il Ministero avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio e comunicare il preavviso di rigetto, oltre a contestare la motivazione della decisione di esclusione.

Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del TAR, rilevando che la cauzione costituita da T.G.S. non trasferiva la disponibilità esclusiva delle somme al Ministero, come richiesto dal bando. Inoltre, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il Ministero non fosse tenuto ad attivare il soccorso istruttorio né a comunicare il preavviso di rigetto, trattandosi di una procedura concorsuale.

Il Consiglio di Stato ha respinto anche la domanda di risarcimento del danno, rilevando l'assenza di prova del danno-conseguenza e la mancanza di colpa dell'Amministrazione. La sentenza, pronunciata il 19 dicembre 2024, rappresenta una conferma della correttezza dell'operato del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e del TAR, ribadendo l'importanza di una corretta applicazione delle norme giuridiche nelle procedure concorsuali.