Il Consiglio di Stato respinge l'appello di Cartotecnica Veneta S.p.A.: confermato il rigetto della domanda risarcitoria
Pubblicato il: 5/16/2025
Nel contenzioso, Cartotecnica Veneta S.p.A. è affiancata dagli avvocati Domenico Giuri e Alessandro Veronese; il Comune di San Pietro in Gu è difeso dall'avvocato Alessandro Calegari; la Provincia di Padova è assistita dagli avvocati Barbara Silvagni e Patrizia Carbone; ARPav è difesa dall'avvocato Vincenzo Pellegrini; il Consiglio di Bacino Brenta è rappresentato dall'avvocato Alberto Salmaso.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 03659/2025, ha respinto l'appello proposto da Cartotecnica Veneta S.p.A. contro il Comune di San Pietro in Gu, confermando la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (TAR) n. 1059/2021. La vicenda ha avuto inizio con il provvedimento del Comune che ha ordinato la rimozione di rifiuti contenenti amianto presenti nel sito ex Cartiera Cariolaro, imponendo alla società di presentare un crono programma delle operazioni di rimozione e di fornire una fidejussione a garanzia della bonifica.
Cartotecnica Veneta S.p.A. ha impugnato il provvedimento, sostenendo la violazione di norme e l'eccesso di potere da parte del Comune, e ha chiesto il risarcimento dei danni subiti. Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso, annullando l'atto impugnato, ma ha rigettato la domanda risarcitoria.
In appello, Cartotecnica Veneta S.p.A. ha sostenuto la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità del Comune per ottenere il risarcimento dei danni. Tuttavia, il Consiglio di Stato ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria, rilevando la mancanza di prova del danno effettivamente subito dalla società.
Il Consiglio di Stato ha esaminato le diverse voci di danno emergente e di lucro cessante richieste dalla società, rilevando l'assenza di documentazione adeguata a dimostrare i pagamenti effettuati e la mancanza di nesso causale tra le spese sostenute e l'illegittima condotta dell'Amministrazione. Inoltre, il Consiglio di Stato ha evidenziato che la società non ha avviato alcun procedimento per ottenere le autorizzazioni necessarie per l'attività produttiva, rendendo infondata la richiesta di risarcimento per il ritardo nell'avviamento dell'attività.
La sentenza, pronunciata il 2 aprile 2025, rappresenta una conferma della correttezza dell'operato del Comune di San Pietro in Gu e del TAR, ribadendo l'importanza di una corretta produzione documentale e di una chiara dimostrazione del danno subito per ottenere il risarcimento.