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Herambiente vince il contenzioso contro GSE: annullati i provvedimenti di rideterminazione degli incentivi energetici


Pubblicato il: 5/17/2025

Nel contenzioso, GSE S.p.A. è affiancata dagli avvocati Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci e Antonio Pugliese; Herambiente S.p.A. è assistita dagli avvocati Doris Mansueto e Guglielmo Aldo Giuffrè.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 03700/2025, ha respinto l'appello proposto dal Gestore dei servizi energetici - GSE s.p.a. contro Herambiente s.p.a., confermando la decisione del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio che aveva annullato i provvedimenti di rideterminazione degli incentivi spettanti all'impianto termoelettrico di Herambiente.

La vicenda trae origine dai provvedimenti del GSE del 28 gennaio 2021 e del 18 marzo 2021, con cui era stata disposta la rideterminazione degli incentivi e il recupero delle somme erogate in eccesso, per un importo complessivo di euro 1.072.751,92. Tali provvedimenti erano stati impugnati da Herambiente dinanzi al T.a.r. per il Lazio, che aveva accolto il ricorso, annullando i provvedimenti e condannando il GSE al pagamento delle spese di lite.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate le doglianze del GSE, confermando che la rideterminazione degli incentivi costituisce un atto di autotutela, soggetto ai limiti e ai termini previsti dall'art. 21-nonies della legge n. 241/1990. In particolare, il Collegio ha rilevato che i provvedimenti del GSE sono stati adottati oltre il termine massimo di 18 mesi previsto dalla normativa vigente e che non sussistevano le condizioni per l'esercizio dell'autotutela, in quanto non erano state riscontrate violazioni o inadempimenti da parte di Herambiente. Inoltre, il Consiglio di Stato ha evidenziato che il GSE non aveva effettuato una valutazione delle ragioni di interesse pubblico né un vaglio comparativo tra detto interesse e quello del soggetto interessato, requisiti necessari per procedere all'autotutela.

La sentenza del Consiglio di Stato rappresenta un'importante conferma dei principi di certezza del diritto e di tutela degli operatori economici, ribadendo che l'esercizio dell'autotutela da parte della pubblica amministrazione deve avvenire nel rispetto dei limiti temporali e sostanziali previsti dalla legge.