Officine Solari Aquila rinuncia agli appelli contro GSE: confermati i provvedimenti di recupero delle somme
Pubblicato il: 5/17/2025
L'Avvocato Angelo Crisafulli, insieme all'Avvocato Teodora Marocco, ha affiancato Officine Solari Aquila S.r.l. L'Avvocato Andrea Segato e l'Avvocato Antonio Pugliese hanno assistito il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.
Il Consiglio di Stato, con le sentenze n. 03711/2025, n. 03712/2025 e n. 03713/2025, ha dichiarato estinti per rinuncia i giudizi di appello proposti da Officine Solari Aquila S.r.l. contro il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., confermando la decisione del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio che aveva rigettato i ricorsi della società. La vicenda riguarda il recupero delle somme erogate a titolo di rivalutazione ISTAT per tre impianti fotovoltaici di Officine Solari Aquila, in seguito alla sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 4 maggio 2012.
Officine Solari Aquila S.r.l., già Contourglobal Sarda III S.r.l., aveva impugnato i provvedimenti del GSE relativi agli impianti fotovoltaici denominati "Asi Cagliari", "Asi Villacidro" e "Asi Villacidro Due", contestando la rideterminazione delle tariffe incentivanti e il recupero delle somme erogate a titolo di rivalutazione ISTAT. Il GSE aveva avviato il procedimento di recupero delle somme in conformità ai principi affermati dalla sentenza dell'Adunanza Plenaria, disponendo l'integrale recupero delle somme versate a tale titolo, individuate in un importo complessivo di € 547.407,40 per ciascun impianto.
Il Consiglio di Stato ha preso atto della rinuncia agli appelli da parte di Officine Solari Aquila e dell'accordo delle parti sulla compensazione delle spese di lite, dichiarando estinti i giudizi. Le sentenze del Consiglio di Stato confermano la legittimità dei provvedimenti del GSE e ribadiscono l'importanza del rispetto dei principi giuridici stabiliti dalla sentenza dell'Adunanza Plenaria per la corretta applicazione delle tariffe incentivanti nel settore fotovoltaico.