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Il TAR Marche respinge i ricorsi contro la variante urbanistica e il PAUR per l'allevamento avicolo


Pubblicato il: 5/6/2025

Nel contenzioso, gli Avvocati Federica Ciciliani, Lorenzo Casaroli e Andrea Filippini hanno assistito il Comune di Monte Roberto.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, con la sentenza n. 00314/2025, ha respinto i ricorsi proposti contro la variante urbanistica e il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) per l'allevamento avicolo convenzionale sito in località Passo Imperatore nel Comune di Monte Roberto.

La vicenda trae origine dalla richiesta della Società Agricola Ponte Pio S.r.l. di ottenere un PAUR per la delocalizzazione di un allevamento intensivo di bovini e la sua riconversione in allevamento avicolo convenzionale.

Il PAUR n. 51 del 27 febbraio 2020, rilasciato inizialmente, era stato annullato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4639/2022 per vizi edilizi e urbanistici. In particolare, il Consiglio di Stato aveva rilevato l'erronea qualificazione di alcuni volumi come tecnici e l'incompatibilità dell'insediamento con la Fascia di Continuità Naturalistica (FCN) del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Ancona.

A seguito dell'annullamento, la Società Agricola Ponte Pio ha presentato istanza di attivazione del procedimento ex art. 21-decies della Legge n. 241/1990 per la riadozione degli atti annullati, previa regolarizzazione dei vizi rilevati. La Regione Marche ha avviato il relativo procedimento, durante il quale il Comune di Monte Roberto ha approvato una variante al PRG che ha modificato il perimetro delle FCN. La variante ha ampliato la superficie delle FCN da 627,3 ha a 694,8 ha, includendo l'area dell'ex allevamento bovino e stralciando l'area dove ora insiste il nuovo allevamento avicolo.

I ricorrenti hanno contestato la competenza della Giunta Comunale nell'adozione della variante urbanistica e la competenza del Responsabile dell'Ufficio Tecnico nella conferma del permesso di costruire. Hanno inoltre dedotto la violazione dell'art. 21-decies della Legge n. 241/1990 e dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, sostenendo che il procedimento avrebbe dovuto ricominciare integralmente dall'inizio. Ulteriori censure hanno riguardato l'omessa comunicazione di avvio del procedimento, la compatibilità geomorfologica e idraulica delle modifiche urbanistiche e la modifica della FCN.

Il TAR Marche ha respinto tutti i motivi di ricorso, ritenendo che la variante urbanistica e la riedizione del PAUR siano conformi alle norme di legge e ai principi di semplificazione procedurale. In particolare, il TAR ha dichiarato infondate le censure relative alla competenza, alla procedura, alle garanzie partecipative, alla compatibilità geomorfologica e idraulica e alla modifica della FCN. Il TAR ha ritenuto che la variante urbanistica sia stata adottata correttamente dalla Giunta Comunale e che il procedimento semplificato ex art. 21-decies della Legge n. 241/1990 sia stato applicato in modo appropriato per integrare i rilievi indicati dalla sentenza del Consiglio di Stato.

Inoltre, il TAR ha rilevato che la partecipazione al procedimento è stata adeguata e che non sono state sottratte garanzie partecipative ai ricorrenti. La variante urbanistica è stata considerata conforme agli obiettivi della FCN e della Rete Ecologica delle Marche, e il TAR ha ritenuto che le modifiche apportate non abbiano interrotto la continuità della FCN.