Respinto il ricorso di Draeger Italia S.p.A. per l'affidamento della fornitura di materiali di consumo per apparecchiature di proprietà del SSR
Pubblicato il: 5/21/2025
Nel contenzioso, Draeger Italia S.p.A. è affiancata dall'avvocato Riccardo Carboni; Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute - Regione Friuli Venezia Giulia è assistita dall'avvocato Alessandro Biamonte.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 03750/2025, ha respinto l'appello proposto da Draeger Italia s.p.a. contro la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (sentenza n. 358/2024). La controversia riguardava l'affidamento della fornitura di materiali di consumo per apparecchiature di proprietà del SSR per un periodo di 48 mesi, relativamente al lotto n. 445, avente ad oggetto il ventilatore Draeger Babylog VN 500.
La gara era stata aggiudicata ad An.Cor_Med s.r.l., che aveva offerto materiali di consumo prodotti da Fisher&Paykel. Draeger Italia s.p.a. contestava la mancanza di una certificazione di compatibilità del materiale di consumo offerto con il ventilatore Draeger Babylog VN 500. Il T.A.R. aveva respinto il ricorso, rilevando che il materiale di consumo fornito non doveva essere direttamente collegato al ventilatore Draeger, ma all'umidificatore MR850 della Fisher&Paykel già in dotazione al SSR.
Nel giudizio di appello, Draeger Italia s.p.a. ha sostenuto che la legge di gara prescriveva la fornitura di materiali di consumo per il ventilatore Draeger Babylog VN 500 e non per l'umidificatore. Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate le censure, confermando la legittimità delle valutazioni della stazione appaltante e la correttezza della decisione del T.A.R. In particolare, il Consiglio di Stato ha rilevato che la legge di gara era ambigua e che la compatibilità del materiale di consumo doveva essere riferita all'umidificatore MR850 della Fisher&Paykel, già in uso presso il SSR.
La sentenza del Consiglio di Stato ha quindi confermato l'aggiudicazione in favore di An.Cor_Med s.r.l., respingendo l'appello di Draeger Italia s.p.a. e compensando parzialmente le spese del giudizio, in considerazione della complessità della vicenda.