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Il CdS conferma il diniego dell'AIA per l'impianto di biogas


Pubblicato il: 5/22/2025

L'Avvocato Orazio Abbamonte e l'Avvocato Stefano Russo hanno affiancato la società Urban Biogas Energy Italy – Urbe I s.r.l. L'Avvocato Rosanna Panariello ha assistito la Regione Campania.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3843/2025, ha respinto l'appello proposto dalla società Urban Biogas Energy Italy – Urbe I s.r.l. contro la Regione Campania, confermando il diniego dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per la realizzazione di un impianto di biogas nel Comune di Santa Maria la Fossa. La decisione del Consiglio di Stato si fonda su diversi elementi giuridici chiave che hanno determinato l'esito del contenzioso.

La vicenda ha avuto origine con la richiesta della società Urban Biogas Energy Italy di ottenere l'AIA per un impianto di eliminazione rifiuti urbani non pericolosi con recupero energetico da biogas. La Regione Campania, con decreto dirigenziale n. 93 del 9 ottobre 2017, ha respinto l'istanza, basandosi sul fatto che l'area destinata all'impianto era stata classificata come zona a pericolosità idraulica elevata (P3) e rischio idraulico molto elevato (R4) dal Piano di Gestione del Rischio di Alluvione del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale, approvato con d.P.C.M. del 27 ottobre 2016.

La società ha impugnato il decreto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per la Campania, che ha respinto il ricorso con sentenza n. 7500/2022. La società ha quindi proposto appello al Consiglio di Stato, contestando la decisione del TAR sotto diversi profili.

Il Consiglio di Stato ha esaminato i tre motivi di appello presentati dalla società. Il primo motivo riguardava l'omesso esame di una censura sollevata in primo grado, relativa alla vigenza delle misure di salvaguardia del Piano Stralcio di Difesa delle Alluvioni del Basso Volturno, che non avrebbero ostacolato la realizzazione dell'impianto. Il secondo motivo contestava la legittimità del diniego dell'AIA, sostenendo che la riclassificazione dell'area non avrebbe dovuto incidere sul procedimento di autorizzazione. Il terzo motivo riproponeva ulteriori censure e chiedeva il risarcimento del danno da ritardo.

Il Consiglio di Stato ha respinto tutti i motivi di appello, sottolineando che la legittimità degli atti amministrativi deve essere valutata alla luce della normativa vigente al momento della loro adozione. Al momento della chiusura della conferenza di servizi, l'area era effettivamente classificata come zona a pericolosità e rischio idraulico elevati, rendendola inidonea alla realizzazione dell'impianto. Inoltre, il Consiglio ha ritenuto irrilevante la successiva riclassificazione dell'area a rischio e pericolosità inferiori, avvenuta con d.P.C.M. del 1° dicembre 2022, poiché intervenuta dopo la conclusione del procedimento.

Il Consiglio di Stato ha inoltre rigettato la domanda di risarcimento del danno da ritardo, evidenziando che la società non ha fornito prova sufficiente del danno subito e che il ritardo nella conclusione del procedimento è dipeso anche da carenze documentali iniziali della società stessa.

In conclusione, il Consiglio di Stato ha confermato il diniego dell'AIA e ha condannato la società Urban Biogas Energy Italy al pagamento delle spese processuali, liquidate in 7.000 euro. La sentenza ribadisce l'importanza del rispetto delle normative ambientali e dei vincoli di pianificazione territoriale nella realizzazione di impianti industriali.