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Bayer perde il contenzioso: confermata la legittimità delle gare per la fornitura di farmaci generici


Pubblicato il: 5/22/2025

Nel contenzioso, Bayer S.p.A. è affiancata dall'avvocato Giuseppe Franco Ferrari; Intercent-ER - Agenzia Regionale per lo Sviluppo dei mercati telematici è assistita dagli avvocati Maria Rosaria Russo Valentini e Roberto Bonatti; EG S.p.A. è difesa dall'avvocato Claudio Marrapese.

Il Consiglio di Stato, con le sentenze n. 3854/2025 e n. 3855/2025, ha respinto gli appelli proposti dalla Bayer S.p.a. contro l'Intercent-ER e l'ESTAR, confermando la legittimità delle gare per la fornitura di farmaci generici contenenti il principio attivo rivaroxaban. Le decisioni si fondano su diversi elementi giuridici chiave che hanno determinato l'esito dei contenziosi.

La prima vicenda riguarda la gara indetta dall'Intercent-ER per la fornitura di medicinali per il periodo 2025-2027, che includeva il principio attivo rivaroxaban nei dosaggi 10 mg, 15 mg e 20 mg. La Bayer ha impugnato la gara sostenendo che il brevetto europeo EP 1.845.961, relativo alla monosomministrazione giornaliera del farmaco, fosse ancora valido fino al 19 gennaio 2026. Tuttavia, il TAR Emilia-Romagna ha rigettato il ricorso, ritenendo che la messa in gara fosse legittimata dalla Lista di Trasparenza dell'AIFA, che includeva il principio attivo rivaroxaban. Il Consiglio di Stato ha confermato questa decisione, sottolineando che la normativa vigente al momento della gara consentiva l'inclusione del farmaco generico.

La seconda vicenda riguarda la gara indetta dall'ESTAR per la fornitura di farmaci per le Aziende Sanitarie della Regione Toscana, che includeva anch'essa il principio attivo rivaroxaban. Anche in questo caso, la Bayer ha impugnato la gara sostenendo la validità del brevetto EP 1.845.961 e l'illegittimità della nuova procedura a fronte della perdurante efficacia del precedente contratto. Il TAR Toscana ha rigettato il ricorso, ritenendo che il brevetto fosse da considerare come "brevetto d'uso" e che la normativa pubblicistica rilevasse solo il brevetto sul prodotto. Il Consiglio di Stato ha confermato questa decisione, ritenendo che l'ESTAR avesse agito in conformità alla normativa vigente e ai principi eurounitari.

In entrambe le sentenze, il Consiglio di Stato ha rigettato le domande di risarcimento del danno da ritardo, evidenziando che la Bayer non ha fornito prova sufficiente del danno subito. Le decisioni ribadiscono l'importanza del rispetto delle normative sulla concorrenza e della sostenibilità finanziaria della sanità pubblica nella gestione delle gare per la fornitura di farmaci.