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Respinto l'appello di 3G IT s.r.l. contro la Regione Molise


Pubblicato il: 5/23/2025

L'Avvocato Sara Di Cunzolo ha affiancato la società 3G IT s.r.l.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 03913/2025, ha respinto l'appello della società 3G IT s.r.l., confermando la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, sezione Prima, n. 260/2022. La vicenda riguarda la riduzione di un contributo economico erogato alla 3G IT s.r.l. nell'ambito delle risorse "POR FESR Molise 2007-2013" per lo start-up di imprese innovative e il sostegno a processi di spin-off. La Regione Molise aveva disposto la riduzione del contributo da 499.980,00 euro a 301.531,27 euro, chiedendo la restituzione di 148.450,73 euro, in quanto la 3G IT s.r.l. non possedeva i requisiti di piccola/media impresa, essendo controllata da una grande impresa.

La 3G IT s.r.l. ha impugnato la decisione, sostenendo che la riduzione del contributo fosse illegittima per vari motivi, tra cui la violazione dei principi di tutela dell'affidamento e di stabilità degli atti ampliativi, nonché la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento e del preavviso di diniego. Il TAR Molise ha respinto il ricorso, rilevando che la 3G IT s.r.l. non aveva confutato adeguatamente lo status di "grande impresa" attribuitole.

Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del TAR, respingendo tutti i motivi di appello. In particolare, ha rilevato che la documentazione necessaria per dimostrare la qualifica di PMI era nella disponibilità della 3G IT s.r.l., che avrebbe dovuto produrla in giudizio. Inoltre, ha escluso la possibilità di ricorrere alla definizione di PMI del Codice dei contratti pubblici, applicando invece la Raccomandazione 6 maggio 2003 (2003/361/CE) dell'Unione Europea, che prevede il limite massimo di partecipazione nel capitale sociale di altra impresa al 25% e il limite massimo di 250 unità di occupati.

Il Consiglio di Stato ha anche respinto le censure relative alla mancata comunicazione dell'avvio del procedimento e del preavviso di diniego, rilevando che la riduzione del contributo si collocava nell'ambito del procedimento attivato dalla stessa 3G IT s.r.l. e che l'art. 10bis della legge n. 241 del 1990 esclude l'applicabilità della comunicazione dei motivi ostativi nelle procedure concorsuali.

Infine, il Consiglio di Stato ha ritenuto tempestiva l'adozione del provvedimento di riduzione del contributo, in quanto il termine ragionevole per l'annullamento in autotutela decorre dall'esito dei controlli effettuati dalla Regione Molise.

Le spese di lite sono state compensate tra le parti costituite.

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