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Consiglio di Stato conferma la decadenza degli incentivi per Gold Energy S.r.l. per artato frazionamento degli impianti fotovoltaici


Pubblicato il: 5/23/2025

L'Avvocato Ida Maria Dentamaro, l'Avvocato Giovanni Di Cagno e l'Avvocato Saverio Nitti hanno affiancato la società Gold Energy S.r.l. L'Avvocato Anna Romano, l'Avvocato Filippo Arturo Satta e l'Avvocato Antonio Pugliese hanno assistito il Gestore dei Servizi Energetici s.p.a. (GSE).

Il Consiglio di Stato, con le sentenze n. 03974/2025, n. 03975/2025, n. 03976/2025, n. 03977/2025 e n. 03979/2025, ha respinto gli appelli della società Gold Energy S.r.l., confermando le decisioni del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione terza stralcio, che avevano respinto i ricorsi contro i provvedimenti di decadenza dalle tariffe incentivanti di cui al d.m. 28 luglio 2005 per cinque impianti fotovoltaici denominati "Mosca 2", "Antenna 6", "Mosca 5", "Antenna 4" e "Antenna 11".

La vicenda riguarda la decadenza dalle tariffe incentivanti per cinque impianti fotovoltaici situati nel comune di Santeramo in Colle, a seguito di un controllo che ha rilevato un artato frazionamento degli impianti. Il GSE ha riscontrato che i 31 impianti fotovoltaici di Gold Energy S.r.l. e Eurobox Impianti s.r.l., tutti di potenza prossima ai 50 kW, erano stati installati su particelle contigue, frazionate per eludere la normativa che prevede la presentazione di una cauzione per impianti di potenza superiore a 50 kW.

Gold Energy S.r.l. ha impugnato i provvedimenti di decadenza, sostenendo che il GSE avesse proceduto a un riesame degli atti già valutati e che non vi fosse stata alcuna dichiarazione mendace. Tuttavia, il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità dei provvedimenti di decadenza, rilevando che il GSE aveva condotto un'ampia e approfondita indagine, verificando la contestualità delle richieste, la contiguità degli impianti e il collegamento societario tra Gold Energy ed Eurobox Impianti.

Il Consiglio di Stato ha inoltre ribadito che il divieto di artato frazionamento è un principio generale dell'ordinamento, volto a impedire l'abuso del diritto e a garantire che gli incentivi siano concessi solo a impianti che rispettano sostanzialmente la normativa. La dichiarazione resa da Gold Energy S.r.l. è stata ritenuta non veritiera, in quanto la società non aveva dichiarato la presentazione di altre domande di ammissione alle tariffe incentivanti per impianti nel medesimo sito.

Le spese di lite sono state poste a carico di Gold Energy S.r.l. e liquidate in euro 2.000,00 per ciascun grado di giudizio, oltre a spese generali e accessori di legge.