Consiglio di Stato accoglie gli appelli di Meral S.p.A. contro il GSE per il diniego di certificazione dei risparmi energetici
Pubblicato il: 5/24/2025
Nella vertenza, gli Avvocati Mario Bucello e Simona Viola hanno affiancato la società Meral S.p.A. mentre, gli Avvocati Enrico Campagnano, Antonio Pugliese e Fabio Garella hanno assistito il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE).
Il Consiglio di Stato, con le sentenze n. 03980/2025, n. 03981/2025, n. 03982/2025, n. 03983/2025, n. 03984/2025, n. 03985/2025, e n. 03986/2025, ha accolto gli appelli della società Meral S.p.A., riformando le decisioni del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione terza ter, sezione quinta ter e sezione quinta stralcio, che avevano respinto i ricorsi contro i provvedimenti di diniego delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici (RVC) presentate da Meral S.p.A.
La vicenda riguarda il diniego di certificazione dei risparmi energetici per vari interventi di efficientamento energetico realizzati su edifici di proprietà di enti locali. Meral S.p.A., una ESCO (Energy Service Company), aveva presentato le richieste di verifica e certificazione con metodo standardizzato per progetti di riduzione dei consumi energetici attraverso interventi quali la sostituzione di vetri semplici con doppi vetri, la realizzazione di cappotti termici e raffrescanti, e l'installazione di impianti solari-termici.
Il GSE aveva respinto le richieste di Meral S.p.A. per diverse ragioni, tra cui la mancanza di documentazione fotografica ante e post intervento, l'assenza di autodichiarazioni dei clienti partecipanti, e l'incongruenza dei riscontri fotografici. Meral S.p.A. aveva impugnato i provvedimenti di diniego, sostenendo che le richieste del GSE fossero state introdotte solo successivamente alla presentazione delle domande e che la documentazione richiesta non fosse producibile ex post.
Il Consiglio di Stato ha accolto gli appelli di Meral S.p.A., rilevando che il diniego di incentivazione fondato su una causa ostativa sopravvenuta è in contrasto con il quadro normativo di riferimento e con i principi di collaborazione, buona fede e fiducia. Il Consiglio di Stato ha inoltre osservato che Meral S.p.A. aveva prodotto documentazione idonea a comprovare gli interventi realizzati e che il GSE avrebbe dovuto procedere a un approfondimento istruttorio in caso di ulteriore incertezza.
Le spese di lite sono state compensate tra le parti costituite.