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Expedia vince contro AGCom: annullato il contributo per i servizi di intermediazione online


Pubblicato il: 5/24/2025

Nel contenzioso, gli Avvocati Filippo Brunetti, Cristoforo Osti e Alfredo Vitale hanno assistito Expedia Lodging Partner Services s.a.r.l.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 03992/2025, ha confermato l'annullamento del contributo imposto dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCom) a Expedia Lodging Partner Services s.a.r.l. per l'anno 2022. La decisione del Consiglio di Stato segue il ricorso in appello dell'AGCom contro la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (n. 10543/2022), che aveva accolto il ricorso di Expedia per l'annullamento delle delibere dell'AGCom.

La vicenda ha origine dalla delibera n. 379/21/CONS del 18 novembre 2021, con cui l'AGCom aveva imposto ai fornitori di servizi di intermediazione online l'obbligo di pagare un contributo per l'anno 2022. Expedia aveva contestato la legittimità di tale contributo, sostenendo che il regolamento UE n. 2019/1150 non prevedeva né consentiva l'imposizione di una contribuzione. Il T.A.R. per il Lazio aveva accolto il ricorso di Expedia, rilevando un deficit motivazionale nei provvedimenti dell'AGCom e la mancata indicazione dei costi effettivamente sostenuti per l'attuazione del regolamento UE.

L'AGCom ha impugnato la sentenza del T.A.R., sostenendo che il contributo avesse natura tributaria e che non fosse necessario indicare una stretta correlazione tra le attività svolte e i contributi imposti. Tuttavia, il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del T.A.R., basandosi sulle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) del 30 maggio 2024. La CGUE ha stabilito che il diritto dell'Unione osta a misure nazionali che obbligano i fornitori di servizi di intermediazione online, stabiliti in un altro Stato membro, a iscriversi in un registro, a comunicare informazioni dettagliate e a versare un contributo economico.

Il Consiglio di Stato ha rilevato che la natura tributaria del contributo non esclude la sua valutazione alla luce della direttiva 2000/31/CE, che regola il settore dei servizi di intermediazione online. La misura imposta dall'AGCom è stata considerata incompatibile con il diritto dell'Unione, in quanto non giustificata dal regolamento UE n. 2019/1150. Inoltre, il Consiglio di Stato ha evidenziato che l'esigenza di garantire parità di condizioni tra gli operatori è estranea all'ambito di applicazione del regolamento P2B e che il rischio di mancanza di coperture è stato dedotto in modo generico.

In conclusione, il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile il ricorso in appello dell'AGCom per carenza di interesse, confermando l'annullamento delle delibere impugnate. Le spese di lite del doppio grado di giudizio sono state compensate tra le parti.