Improcedibilità dell'appello della Provincia di Brescia per carenza d'interesse
Pubblicato il: 5/24/2025
Nel contenzioso, la Provincia di Brescia è affiancata dagli avvocati Magda Poli e Raffaella Rizzardi; PGS Asfalti S.r.l. è assistita dall'avvocato Domenico Bezzi.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 03999/2025, ha dichiarato improcedibile l'appello della Provincia di Brescia contro la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (sezione staccata di Brescia, Sezione Seconda) n. 01160/2022 e il decreto collegiale n. 00055/2023. La decisione del Consiglio di Stato segue il ricorso della Provincia di Brescia contro la sentenza del T.A.R. che aveva accolto il ricorso di PGS Asfalti s.r.l. per l'annullamento di una variante al piano di governo del territorio (PGT) del Comune di Rezzato.
La vicenda ha origine dalla variante al PGT del Comune di Rezzato, adottata sulla base del parere della Provincia di Brescia n. 2125/2018. PGS Asfalti s.r.l. aveva impugnato la variante, sostenendo, tra i vari motivi, il vizio di incompetenza relativo al parere di compatibilità del PGT con il piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), per essere stato adottato dal dirigente e non dalla Giunta provinciale. Il T.A.R. aveva accolto la censura di incompetenza, rilevando che il parere della Provincia di Brescia non era stato approvato né dal consiglio provinciale né dalla giunta provinciale, ma da organi burocratici.
La Provincia di Brescia ha impugnato la sentenza del T.A.R., sostenendo la competenza dirigenziale per l'adozione del parere di compatibilità del PGT con il PTCP e contestando l'ordine di esame dei motivi da parte del T.A.R. Tuttavia, PGS Asfalti s.r.l. ha eccepito l'improcedibilità dell'appello per sopravvenuta carenza di interesse, avendo nel frattempo il Comune di Rezzato adottato un nuovo PGT.
Il Consiglio di Stato ha accolto l'eccezione di improcedibilità, rilevando che, a seguito dell'adozione del nuovo PGT, è venuto meno l'interesse della Provincia di Brescia alla decisione della presente controversia. Le spese di lite sono state compensate tra le parti in ragione dell'oggettiva incertezza in ordine alla questione giuridica oggetto di controversia.e.