Puglia Energia s.r.l. vince l'appello contro il Comune di Comunanza: annullati gli atti di concessione per gli impianti fotovoltaici
Pubblicato il: 5/24/2025
Nel contenzioso, Puglia Energia S.r.l. è affiancata dagli avvocati Michele Guzzo, Domenico Tomassetti e Claudio Tuveri; il Comune di Comunanza è difeso dagli avvocati Massimo Ortenzi e Cristina Rieti.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 04001/2025, ha accolto l'appello della società Puglia Energia s.r.l. contro la sentenza del T.A.R. Marche n. 603/2024, che aveva respinto il ricorso della società per l'annullamento di alcuni atti del Comune di Comunanza relativi alla concessione del diritto d'uso delle coperture di immobili comunali per la realizzazione di impianti fotovoltaici.
La vicenda ha origine dalla deliberazione della Giunta comunale del 25 marzo 2013, con cui il Comune di Comunanza aveva previsto la realizzazione di impianti fotovoltaici sulle coperture di alcuni immobili comunali, individuando la concessione del diritto di uso e/o di superficie delle suddette coperture ad operatori privati mediante procedura ad evidenza pubblica. La concessione era stata aggiudicata alla ditta Puglia Energia s.r.l. con determinazioni dirigenziali n. 26 del 16 maggio 2013 e n. 38 del 29 giugno 2013.
Tuttavia, solo nel 2022 la società aveva invitato l'amministrazione alla sottoscrizione degli accordi contrattuali, ma il Comune aveva risposto di non voler procedere all'emanazione del provvedimento di aggiudicazione e alla stipulazione del contratto, adducendo la mancanza di adempimenti da parte della ditta. La società aveva quindi agito in giudizio per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune e per l'annullamento della nota di riscontro del Comune.
Il T.A.R. per le Marche aveva dichiarato il ricorso inammissibile, ma la società aveva proposto appello, che era stato parzialmente accolto dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5118/2023, ordinando al Comune di concludere il procedimento di gara. Successivamente, il Comune aveva emanato nuovi provvedimenti, che la società aveva impugnato ritenendoli elusivi del giudicato.
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello della società, rilevando che il Comune non poteva modificare le clausole contrattuali originariamente previste e che il provvedimento di aggiudicazione doveva essere conforme alle condizioni del bando di gara. Il Comune potrà ora decidere se aggiudicare il contratto alle condizioni originarie, non aggiudicare il contratto o revocare l'intera procedura. Le spese del doppio grado di giudizio sono state compensate tra le parti.