Accolto il ricorso di Ge.Fi.L. per l'affidamento dei servizi relativi alla gestione della tassa automobilistica regionale
Pubblicato il: 5/26/2025
Nel contenzioso, Ge.Fi.L. - Gestione Fiscalità Locale S.p.A. è affiancata dagli avvocati Alessandro Calegari, Nicola Creuso, Stefania Lago, Andrea Manzi e Nicola De Zan; Regione Lazio è assistita dall'avvocato Fiammetta Fusco; Automobile Club D'Italia - ACI è difeso dagli avvocati Francesco Guarino e Aureliana Pera.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 04040/2025, ha accolto l'appello proposto da Ge.Fi.L. - Gestione Fiscalità Locale s.p.a. contro la Regione Lazio e l'Automobile Club d'Italia (ACI), riformando parzialmente la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 12556/2024. La vicenda trae origine dalla deliberazione della Giunta della Regione Lazio del 26 novembre 2019, n. 872, con cui veniva affidata direttamente ad ACI la gestione della tassa automobilistica regionale per un importo annuo di 4.248.454 euro. Ge.Fi.L. ha impugnato tale deliberazione, sostenendo l'illegittimità dell'affidamento diretto in violazione delle norme del Codice dei contratti pubblici e delle disposizioni comunitarie.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio aveva accolto il ricorso di Ge.Fi.L., annullando l'affidamento diretto, ma aveva respinto la domanda di risarcimento del danno per perdita di chance. Ge.Fi.L. ha quindi proposto appello parziale, contestando la decisione del T.A.R. di non riconoscere il risarcimento. Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondate le censure di Ge.Fi.L., richiamando precedenti pronunce (sentenze n. 4247/2021, n. 2201/2022, n. 4287/2024, n. 5096/2024) che avevano riconosciuto il diritto al risarcimento per perdita di chance in casi analoghi.
Il Consiglio di Stato ha evidenziato che la violazione delle norme sull'evidenza pubblica da parte della Regione Lazio ha leso le chance di Ge.Fi.L. di concorrere all'affidamento del contratto. La mancata attivazione delle procedure di gara pubblica costituisce un illecito produttivo di danno ingiusto, configurando una lesione della posizione giuridica soggettiva di Ge.Fi.L. Il Collegio ha inoltre respinto l'argomentazione del T.A.R. secondo cui Ge.Fi.L. non avrebbe diritto al risarcimento in quanto già ristorata da altre sentenze relative ad accordi diretti con altre regioni.
In conclusione, il Consiglio di Stato ha accolto l'appello parziale di Ge.Fi.L., riconoscendo il diritto al risarcimento del danno per perdita di chance e condannando la Regione Lazio a elaborare una proposta di risarcimento entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza. Le spese di lite del doppio grado di giudizio sono state compensate tra le parti.