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Respinto il ricorso di Aloschi Bros. S.r.l. per l'affidamento del servizio di navettamento dei passeggeri delle crociere nel Porto di Civitavecchia


Pubblicato il: 5/26/2025

Nel contenzioso, Aloschi Bros. S.r.l., Italian Travel Consultant S.r.l., Medov S.r.l., Sms International Shore Operations Europe Ltd e Fiavet Lazio - Federazione Italiana Associazioni Imprese Viaggi e Turismo sono affiancate dall'avvocato Enrico Pierantozzi; Port Mobility S.p.A. è assistita dall'avvocato Marco Giustiniani; Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale è difesa dagli avvocati Stefania Accardi e Gabriella Giacomantonio; Società Autolinee Pubbliche S.A.P. a r.l. è rappresentata dall'avvocato Giovanna De Santis.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 04043/2025, ha respinto l'appello proposto da Aloschi Bros. S.r.l. e altre società contro Port Mobility S.p.A. e l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale, confermando la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 12290/2024. La controversia riguarda la gestione del servizio di navettamento dei passeggeri delle crociere nel porto di Civitavecchia. Le società appellanti avevano impugnato vari atti dell'Autorità Portuale, tra cui la delibera n. 2 del 21 febbraio 2022 e il decreto n. 157 del 15 aprile 2022, contestando la scelta di disciplinare in forma pubblica attività svolte da soggetti privati e la clausola che impediva la partecipazione alla gara di imprese non autorizzate al trasporto.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate le censure delle appellanti, confermando la legittimità delle procedure adottate dall'Autorità Portuale. In particolare, ha rilevato che la pubblicazione del bando di gara è avvenuta in conformità con il vecchio codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016), essendo stata effettuata prima dell'entrata in vigore del nuovo codice (d.lgs. n. 36/2023). Inoltre, ha sottolineato che il servizio di navettamento è stato affidato temporaneamente in attesa della gara pubblica per la concessione definitiva, senza limitare le attività delle società appellanti.

Il Consiglio di Stato ha anche respinto le argomentazioni relative alla riacquisizione delle quote di Port Mobility da parte dell'Autorità Portuale, affermando che tale operazione non comporta l'affidamento esclusivo del servizio di navettamento a Port Mobility. Infine, ha dichiarato inammissibili le censure relative al decreto n. 262/2023, che ridetermina i diritti di porto, in quanto atto di natura generale e non immediatamente lesivo.

In conclusione, l'appello è stato respinto e le spese processuali sono state compensate tra le parti.