Il Consiglio di Stato conferma la decisione del T.A.R. per la Calabria a favore delle associazioni ambientaliste
Pubblicato il: 5/27/2025
Nel contenzioso, la Federazione Italiana della Caccia è affiancata dagli avvocati Alberto Maria Bruni e Biagio Di Vece; Regione Calabria è assistita dall'avvocato Angela Marafioti; WWF Italia ETS, Lega Italiana Protezione Uccelli (L.I.P.U.) ODV e E.N.P.A. - Ente Nazionale Protezione Animali ODV sono difese dall'avvocato Fabio Spinelli.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 04099/2025, ha dichiarato improcedibili i ricorsi in appello presentati dalla Federazione Italiana della Caccia, Federcaccia Calabria e dalla Regione Calabria contro la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (n. 1557/2024). La decisione del T.A.R. aveva parzialmente accolto il ricorso delle associazioni ambientaliste WWF Italia E.T.S., Lega Italiana Protezione Uccelli (L.I.P.U.) ODV e E.N.P.A. - Ente Nazionale Protezione Animali ODV, annullando alcune disposizioni del calendario venatorio regionale per la stagione 2024/2025.
La vicenda trae origine dalla delibera della Giunta Regionale della Calabria n. 411 del 7 agosto 2024, che approvava il calendario venatorio per la stagione 2024/2025. Le associazioni ambientaliste avevano impugnato tale delibera, contestando in particolare le disposizioni relative alla caccia alla tortora e ai turdidi. Il T.A.R. per la Calabria aveva dichiarato improcedibile il ricorso relativo alla caccia alla tortora, poiché la previsione aveva esaurito la sua efficacia, ma aveva accolto il ricorso riguardante la caccia ai turdidi, annullando la parte del calendario che estendeva il periodo di caccia fino al 30 gennaio 2025, anziché fino al 9 gennaio 2025 come suggerito dall'ISPRA.
La Federazione Italiana della Caccia e Federcaccia Calabria avevano impugnato la sentenza del T.A.R., sostenendo l'inammissibilità del ricorso e contestando la motivazione della decisione. Anche la Regione Calabria aveva presentato un appello autonomo contro la stessa sentenza. Tuttavia, nel corso del procedimento di appello, sia la Federazione Italiana della Caccia e Federcaccia Calabria che la Regione Calabria hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso, poiché il calendario venatorio 2024/2025 aveva perso efficacia il 30 gennaio 2025. Inoltre, la Commissione Europea aveva aggiornato i Key Concepts italiani, confermando la legittimità della scelta della Regione Calabria di fissare la chiusura della caccia ai turdidi alla fine di gennaio 2025.
Il Consiglio di Stato ha quindi dichiarato improcedibili i ricorsi in appello per sopravvenuta carenza di interesse, confermando la sentenza del T.A.R. per la Calabria e compensando le spese di lite tra le parti. La decisione sottolinea l'importanza del rispetto delle direttive europee in materia di tutela della fauna selvatica e del principio di precauzione.