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Il Consiglio di Stato si pronuncia sul ricorso di Open Fiber S.p.A. per l'annullamento del provvedimento AGCM nel caso Fibercop


Pubblicato il: 5/27/2025

Nel contenzioso, Open Fiber S.p.A. è affiancata dagli avvocati Tommaso Salonico, Luisa Torchia e Nicolle Purificati; Teemo Bidco Sàrl è assistita dall'avvocato Maurizio Pinnarò; Fibercop S.p.A. è difesa dagli avvocati Marco d'Ostuni, Gianluca Faella e Marco Zotta; Wind Tre S.p.A. è rappresentata dall'avvocato Marcello Clarich; TIM S.p.A. è assistita dagli avvocati Mario Siragusa e G. Cesare Rizza; Telecom Italia S.p.A. è difesa dall'avvocato Federico Marini Balestra; Fastweb S.p.A. è rappresentata dagli avvocati Elisabetta Pistis e Stefano Calabretta; Iliad Italia S.p.A. è assistita dagli avvocati Pietro Merlino, Valerio Mosca e Filippo Pacciani.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 04100/2025, ha dichiarato improcedibile il ricorso in appello presentato dalla società Open Fiber S.p.a. contro la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (n. 6456/2023). La decisione del T.A.R. aveva respinto il ricorso di Open Fiber contro il provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) che aveva reso obbligatori gli impegni presentati da TIM, Fibercop, Fastweb, Tiscali, KKR e Bidco nell'ambito del procedimento I850 – Accordi Fibercop.

La vicenda trae origine dagli accordi per la costituzione della società Fibercop, che avrebbe offerto servizi di accesso all'ingrosso alla rete secondaria a tutti gli operatori di mercato. Open Fiber aveva impugnato il provvedimento dell'AGCM, sostenendo che gli impegni non fossero idonei a rimuovere le problematiche concorrenziali individuate dall'Autorità. Il T.A.R. per il Lazio aveva respinto il ricorso, ritenendo che l'AGCM avesse correttamente valutato gli impegni e che non vi fossero i presupposti per ritenere fondate le censure di Open Fiber.

Nel corso del procedimento di appello, Open Fiber ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso, poiché il quadro fattuale e giuridico che aveva dato luogo all'adozione del provvedimento impugnato era stato superato da eventi successivi, tra cui la cessione della rete fissa di TIM a FiberCop e il ritiro dell'offerta di coinvestimento. Il Consiglio di Stato ha quindi dichiarato improcedibile il ricorso in appello per sopravvenuto difetto di interesse, confermando la sentenza del T.A.R. per il Lazio e compensando le spese di lite tra le parti. La decisione sottolinea l'importanza del rispetto delle normative antitrust e della regolamentazione del mercato delle telecomunicazioni.