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Fastweb e Aruba vincono sul PSN: il Consiglio di Stato conferma il risarcimento per la mancata aggiudicazione


Pubblicato il: 5/28/2025

Gli Avvocati Angela Vecchione, Elisabetta Pistis e Fabio Elefante hanno assistito Fastweb S.p.A. e Aruba S.p.A. Gli Avvocati Bernardo Giorgio Mattarella, Luca Raffaello Perfetti, Francesco Sciaudone, Cristiano Chiofalo, Fabio Cintioli, Giulio Napolitano, Alfredo Vitale ed Elio Leonetti hanno difeso Polo Strategico Nazionale S.p.A., Telecom Italia S.p.A., CDP Equity S.p.A., Leonardo S.p.A. e Sogei S.p.A.

Con la sentenza n. 4134/2025, pubblicata il 14 maggio 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, ha respinto l’appello proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e da altre amministrazioni statali (n. 3157/2024 R.G.), confermando la decisione del TAR Lazio n. 196/2024 che aveva riconosciuto a Fastweb S.p.A. e Aruba S.p.A. il diritto al risarcimento per la mancata aggiudicazione della gara relativa al Polo Strategico Nazionale (PSN).

La controversia nasce dall’aggiudicazione della commessa al RTI Tim S.p.A., che aveva esercitato il diritto di prelazione in qualità di promotore nel project financing. Il TAR, pur annullando l’aggiudicazione, aveva escluso il subentro delle ricorrenti per via dell’interesse strategico dell’opera, limitandosi a riconoscere il diritto al risarcimento per equivalente.

Il Consiglio di Stato ha confermato la correttezza della quantificazione del danno fondata sul margine di utile derivante dalle forniture che Fastweb e Aruba avrebbero effettuato alla società di progetto. Ha ritenuto infondate le censure delle amministrazioni, che contestavano il criterio di calcolo degli utili e il tasso di attualizzazione applicato. In particolare, ha escluso che il danno dovesse essere commisurato solo agli utili come azionisti, riconoscendo invece la legittimità del risarcimento anche per la perdita delle forniture come operatori economici.

La sentenza ha inoltre confermato l’uso del WACC come tasso di attualizzazione, ritenendolo coerente con la natura dell’investimento e respingendo la proposta di utilizzare il solo “tasso equity”. È stata altresì rigettata la tesi secondo cui non vi sarebbe stato alcun danno maturato nel periodo tra la stipula della convenzione e la sentenza del TAR.

Il Consiglio ha quindi confermato la sentenza impugnata e condannato le amministrazioni appellanti al pagamento delle spese processuali, liquidate in 30.000 euro in favore di Fastweb e Aruba, compensandole invece nei confronti delle altre parti costituite.