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Respinto il ricorso di IVPC Power 8 S.p.A. per l'autorizzazione all'impianto eolico nel comune di Greci (AV)


Pubblicato il: 5/28/2025

Nel contenzioso, Ivpc Power 8 S.p.A. è affiancata dall'avvocato Germana Cassar; Regione Campania è assistita dall'avvocato Maria Imparato; Ve.La S.r.l. è difesa dall'avvocato Francesco Vergara.

Con la sentenza n. 4137/2025, pubblicata il 14 maggio 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, ha respinto l’appello proposto da Ivpc Power 8 S.p.A. (n. 3946/2021 R.G.), confermando in larga parte la sentenza del TAR Campania, Salerno, n. 524/2021, che aveva rigettato il ricorso contro l’autorizzazione rilasciata dalla Regione Campania per la realizzazione di un impianto eolico nel comune di Greci (AV), inizialmente a favore di Idropadana s.a.s. e poi trasferita a Ve.La. S.r.l.

La società appellante, titolare di un impianto eolico limitrofo, lamentava l’interferenza aerodinamica tra gli impianti e la mancata valutazione dell’impatto cumulativo. Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate le censure, chiarendo che l’onere di produrre una perizia giurata attestante danni tali da rendere non più funzionante l’impianto preesistente grava sul soggetto che si ritiene leso. Tale perizia, prevista dall’art. 17 del D.D. Campania n. 50/2011, non è stata tempestivamente depositata nel procedimento autorizzativo.

La Sezione ha inoltre escluso che la Regione fosse tenuta a informare i titolari di impianti limitrofi circa le successive sedute della conferenza di servizi, ribadendo che l’autorizzazione unica è rilasciata “salvi i diritti dei terzi” e che la partecipazione alla prima seduta conferiva piena consapevolezza dell’iter in corso. È stato altresì ritenuto legittimo l’intervento in giudizio di Ve.La. S.r.l. quale successore a titolo particolare, con piena facoltà di difesa.

Pur accogliendo parzialmente un motivo relativo alla notifica del ricorso, il Consiglio ha confermato nel merito la legittimità degli atti impugnati, rilevando che la perizia prodotta in giudizio non dimostra l’inoperatività dell’impianto esistente, ma solo un possibile pregiudizio tecnico non ostativo all’autorizzazione. Le spese del giudizio sono state compensate in ragione della complessità tecnica della controversia.