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Nodo idraulico di Ivrea, il Consiglio di Stato conferma il no al progetto Ativa: respinto l’appello della concessionaria


Pubblicato il: 5/28/2025

Nel contenzioso, la società Autostrada Torino Ivrea Valle d'Aosta - ATIVA S.p.A. è affiancata dagli avvocati Arturo Cancrini e Vittorio Donato Gesmundo.

Con la sentenza n. 4138/2025, pubblicata il 14 maggio 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, ha respinto l’appello proposto da Ativa S.p.A. (n. 4040/2024 R.G.), confermando la decisione del TAR Piemonte n. 863/2023, che aveva rigettato il ricorso contro il diniego ministeriale di approvazione del progetto definitivo relativo al completamento del nodo idraulico di Ivrea.

La vicenda trae origine dalla richiesta di Ativa, concessionaria uscente in regime di prorogatio, di approvazione di un articolato progetto di adeguamento idraulico dell’autostrada A5, redatto in attuazione del piano per l’assetto idrogeologico dell’area. Il Ministero delle Infrastrutture, dopo aver acquisito il parere negativo del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ha restituito il progetto, ritenendolo inadeguato sotto diversi profili tecnici.

Ativa ha contestato la legittimità del procedimento, sostenendo che l’iniziativa progettuale rientrasse nei propri obblighi convenzionali e che il Ministero non potesse subordinare l’approvazione al parere del Consiglio Superiore. Il Consiglio di Stato ha però confermato la correttezza dell’operato ministeriale, rilevando che l’iter procedurale era stato avviato in modo anomalo, senza il coinvolgimento della Direzione generale di vigilanza sulle concessionarie, e che il parere tecnico del Consiglio Superiore era non solo legittimo ma necessario per garantire un’adeguata istruttoria.

La Sezione ha inoltre escluso che il progetto potesse beneficiare della disciplina transitoria prevista dal d.m. 17 gennaio 2018, in assenza di prova documentale di un affidamento progettuale antecedente. Ha infine ribadito che le valutazioni tecniche del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, espressione di discrezionalità tecnica, non sono sindacabili se non nei limiti dell’eccesso di potere, limiti che nel caso di specie non risultano superati.

In considerazione della complessità della controversia, il Consiglio ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite.