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Il CdS respinge il ricorso di Viagogo GmbH e conferma la sanzione


Pubblicato il: 5/29/2025

Gli Avvocati Maria Vittoria La Rosa, Micael Montinari ed Enzo Marasà hanno assistito Viagogo GmbH.

Con la sentenza n. 4144/2025, pubblicata il 14 maggio 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto da Viagogo GmbH (n. 1882/2024 R.G.) contro la sentenza n. 10510/2023, che aveva confermato la sanzione di 3,7 milioni di euro inflitta dall’AGCom per violazione della normativa sul secondary ticketing.

Viagogo aveva chiesto la revoca della sentenza per presunti errori di fatto, sostenendo che il Consiglio di Stato avesse travisato la propria natura di mero hosting provider passivo e non avesse considerato correttamente i precedenti giurisprudenziali, in particolare la sentenza n. 4359/2019. Inoltre, la società contestava la mancata riproposizione del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE e la mancata rimessione alla Corte Costituzionale, lamentando l’effetto anticoncorrenziale della normativa italiana.

Il Consiglio di Stato ha respinto tutte le doglianze, chiarendo che i presunti errori dedotti da Viagogo non rientrano tra quelli rilevanti ai fini della revocazione, trattandosi di mere valutazioni giuridiche e non di travisamenti percettivi dei fatti. La Sezione ha ribadito che l’errore revocatorio deve consistere in un abbaglio dei sensi, immediatamente rilevabile, e non può riguardare l’attività interpretativa del giudice.

È stata inoltre esclusa la rilevanza delle questioni di compatibilità costituzionale ed eurounitaria nella fase rescindente del giudizio di revocazione. Il Collegio ha infine richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE che ha ritenuto compatibile con il diritto dell’Unione l’assetto processuale italiano che limita la revocazione ai soli errori di fatto.

In ragione della soccombenza, Viagogo è stata condannata al pagamento delle spese processuali in favore dell’AGCom, liquidate in 8.000 euro.