Inammissibilità del ricorso per revocazione avanzato da Pro-Gest S.p.A. in materia di intese anticoncorrenziali
Pubblicato il: 5/29/2025
Gli Avvocati Veronica Pinotti e Martino Sforza hanno assistito Pro-Gest S.p.A., Cartonstrong Italia S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A., Ondulato Trevigiano S.r.l., Plurionda S.p.A. e Trevikart S.r.l.; l’Avvocato Emilio De Giorgi ha difeso DS Smith Holding Italia S.p.A.
Con la sentenza n. 4148/2025, pubblicata il 14 maggio 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto da Pro-Gest S.p.A. e altre società del gruppo (n. 5873/2023 R.G.) contro la sentenza n. 2906/2023, che aveva confermato la responsabilità delle ricorrenti per la partecipazione a due intese anticoncorrenziali nel settore del cartone ondulato, limitandosi a riformare la decisione del TAR Lazio solo nella parte relativa alla quantificazione della sanzione.
Le società ricorrenti avevano chiesto la revocazione della sentenza per presunti errori di fatto, tra cui l’erronea attribuzione a Pro-Gest di una partecipazione totalitaria in Ondulati Maranello, l’omessa valutazione del nesso di complementarietà tra le condotte contestate e la mancata considerazione della discontinuità economica rispetto alla gestione di Ondulati Giusti, acquisita solo nel 2014.
Il Consiglio di Stato ha respinto tutte le doglianze, chiarendo che nessuna delle censure integra un errore revocatorio ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. In particolare, ha rilevato che la responsabilità di Pro-Gest non si fondava sulla sola partecipazione totalitaria, ma su un complesso di elementi che dimostravano l’esistenza di un’entità economica unitaria. Quanto al nesso di complementarietà tra le condotte, la Sezione ha ritenuto che la questione fosse stata esaminata e implicitamente rigettata nella motivazione della sentenza impugnata. Infine, la questione relativa a Ondulati Giusti è stata ritenuta assorbita dall’annullamento della sanzione nella parte relativa alla sua quantificazione, con rinvio all’AGCM per una nuova valutazione.
Le spese del giudizio sono state poste a carico delle ricorrenti, in solido, per un importo complessivo di 8.000 euro in favore dell’AGCM, mentre sono state compensate nei confronti di DS Smith Holding Italia S.p.A.