Torri Garibaldi vittoria parziale di Covivio: il Consiglio di Stato riconosce lo sconto sugli oneri per risparmio energetico
Pubblicato il: 5/30/2025
Nel contenzioso, gli avvocati Claudio Guccione e Filippo Maria Salvo hanno affiancato Covivio S.A., mentre il Comune di Milano è stato assistito dagli Avvocati Maria Lodovica Bognetti, Paola Cozzi, Giuseppe Lepore, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin ed Elena Maria Ferradini.
Con la sentenza n. 4173/2025, pronunciata il 6 febbraio 2025 e pubblicata il 15 maggio 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, ha parzialmente accolto l’appello proposto da Covivio S.a. contro il Comune di Milano, riformando la sentenza del T.A.R. Lombardia n. 2545/2020. La controversia verteva sulla corretta determinazione degli oneri concessori dovuti per il mutamento di destinazione d’uso del complesso immobiliare “Torri Garibaldi” da terziario pubblico a terziario privato, con particolare riferimento all’applicazione dello sconto previsto per interventi di risparmio energetico.
Il nodo centrale della vicenda giuridica riguardava l’interpretazione e l’applicazione del permesso di costruire in deroga n. 124/2011, che subordinava la concessione dello sconto agli oneri di urbanizzazione alla presentazione delle “certificazioni energetiche” comprovanti il raggiungimento degli obiettivi di risparmio. Covivio contestava che il Comune avesse basato il calcolo dello sconto su relazioni tecniche ex lege n. 10/1991, anziché sugli attestati di prestazione energetica (APE), come invece previsto dalla normativa regionale e dal permesso stesso.
Il Consiglio di Stato ha accolto tale censura, chiarendo che per “certificazioni energetiche” deve intendersi l’APE, redatto da certificatore accreditato, e non le relazioni tecniche as built. La decisione si fonda su un’ampia ricostruzione normativa, che include la DGR Lombardia n. 8/5018/2007, il DDG n. 8935/2008 e la DGR n. 8/8745/2008, nonché sulla relazione tecnica del verificatore nominato con ordinanza n. 4226/2024. Quest’ultimo ha confermato che, applicando correttamente i parametri tecnici e le certificazioni energetiche, Covivio aveva effettivamente raggiunto gli obiettivi di risparmio richiesti, con uno sconto spettante pari a € 1.087.807,75 per l’indice EPh.
Ulteriore elemento di rilievo è stato il riconoscimento, seppur limitato, dello sconto aggiuntivo per l’installazione di impianti fotovoltaici. Il Collegio ha ritenuto che, in base alla DCC n. 73/2007, anche tali interventi rientrassero tra quelli incentivabili, riconoscendo un ulteriore sconto di € 90.428,93 per la sola Torre B, dove era documentata l’effettiva installazione di un impianto da 49 kW.
Il Consiglio ha inoltre respinto le eccezioni di inammissibilità sollevate dal Comune, ritenendo che la lesività degli atti impugnati si fosse manifestata solo con il provvedimento del 1° aprile 2020, e ha confermato la legittimità della soglia minima del 3% di riduzione dell’EPh per l’accesso agli incentivi, giudicandola né irragionevole né sproporzionata.
In conclusione, la sentenza ha accolto parzialmente l’appello, annullando in parte i provvedimenti impugnati e riconoscendo a Covivio uno sconto complessivo di €1.178.236,68. Le spese di giudizio sono state compensate per entrambi i gradi, mentre quelle di verificazione sono state poste definitivamente a carico del Comune di Milano, in ragione della sua prevalente soccombenza.